Può capitare che una volta effettuata l’iscrizione all’università e iniziato a frequentare per un periodo più o meno lungo, per svariare ragioni, ci troviamo a dover abbandonare gli studi. Le ragioni possono essere diverse, problemi di salute, vicissitudini familiari, esigenze lavorative, ecc.
Se si decide di riprendere, è lecito chiedersi se le spese universitarie pagate per la c.d ricognizione, possano essere oggetto di detrazione in dichiarazione dei redditi, 730 o modello Redditi.
Ebbene, l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire tale aspetto.
La detrazione delle spese universitarie
L’art.15 del TUIR, alla lettera e) ammette la detrazione del 19% per le spese universitarie sostenute dal contribuente per se stesso o per i familiari a carico.
La detrazione delle spese universitarie è ammessa in riferimento a (circolare 19/E 2020):
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione (per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR);
- i corsi di perfezionamento (Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5);
- master universitari (un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;
- corsi di dottorato di ricerca.
Nello specifico, possono essere scaricate dalle tasse, le spese universitarie afferenti: tasse di immatricolazione, test di accesso, iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena; frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione a un corso di laurea magistrale; trasferimenti di ateneo; passaggi di corso ecc.
La ripresa degli studi e le spese di ricognizione
Anche la la spesa pagata all’Università per la c.d ricognizione può essere scaricata dalla tasse.
Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n° 434/2019.
Cos’è la ricognizione?
La ricognizione è il procedimento amministrativo che lo studente, non decaduto o rinunciatario, può utilizzare qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi, ossia di omesso pagamento di tasse e contributi universitari, intenda riattivare la propria carriera accademica.
Da qui, nel presupposto che il corso frequentato rientri fra quelli di laurea di perfezionamento e/o di specializzazione di università statali e non statali previsti dalla norma, è possibile detrarre anche la spesa pagata per la cosiddetta “ricognizione”.
Spesa che deve essere pagata con strumenti di pagamento tracciabili.