Risarcimenti Popolare Vicenza e Veneto Banca: rientrato l’allarme sulla tassazione

Falso allarme sulla tassazione dei rimborsi bancari: ecco le novità.
8 anni fa
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Firenze, 23 Maggio 2017. Dopo l’allarme sulla tassazione dei risarcimenti erogati da Veneto Banca e Popolare Vicenza  nella giornata di ieri si sono dapprima diffusi i dettagli sul contenuto della risposta della Direzione Regionale del Veneto all’Interpello presentato da un azionista. Secondo l’Ufficio, l’indennizzo è corrisposto a fronte dell’assunzione di un obbligo di “non fare”, il che qualifica la somma percepita come somma imponibile ai fini IRPEF come “Reddito diverso”, ex art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR. L’importo dell’indennizzo dovrà quindi essere riportato nel Quadro RL, rigo RL16, della Dichiarazione dei Redditi 2017.

Questo ragionamento non convince, dato che l’articolo 6, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede che i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e le indennità ottenute, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Inoltre, le indennità a titolo risarcitorio devono essere tassate esclusivamente quando hanno una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente per sostituire mancati guadagni (lucro cessante). In tal caso, si applica l’analoga tassazione prevista per la tipologia di reddito risarcito. Non sono invece tassate le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto o per risarcire la perdita economica subita (danno emergente).

Nel pomeriggio, le due banche hanno emanato ciascuna un comunicato in cui affermano di aver effettuato, con il supporto di un primario studio di consulenza, un’approfondita analisi in merito al trattamento fiscale applicabile all’indennizzo. Ad esito di tale analisi, è stato ritenuto che l’indennizzo abbia natura risarcitoria e non determini alcun reddito autonomamente e istantaneamente imponibile in capo agli azionisti medesimi.

Le banche non hanno quindi applicato alcuna ritenuta alle somme erogate, mentre hanno ridotto il valore di acquisto ai fini fiscali dei titoli.

Se e quando le azioni saranno cedute, la minusvalenza conseguita sarà ridotta dell’importo ora incassato. Se emergessero plusvalenze, queste sarebbero aumentate ma si tratta di un’ipotesi impossibile da realizzarsi, dato il valore pressoché a zero dei titoli.

La risposta delle due banche appare conforme al (non semplice) dettato normativo. Riassumendo, quindi:

Per persone fisiche, enti noprofit, Onlus, società semplici, ecc. viene diminuito il prezzo medio di carico fiscale delle azioni. Il nuovo importo costituisce la base di calcolo per il capital gain (minusvalenze) riguardante le azioni. .
Le società commerciali di persone, le ditte individuali, ecc. devono invece decurtare a bilancio il prezzo medio di carico fiscale dell’importo percepito, provvedendo poi a tassare in base alle regole previste per le imprese.

Infine, una considerazione: le due banche hanno sempre affermato che i risarcimenti non sarebbero stati tassati. Hanno insomma preferito evitare di comunicare informazioni che avrebbero potuto disorientare gli azionisti, e magari portarli a non accettare l’offerta di transazione.

 

Giuseppe D’Orta, responsabile Aduc Tutela del Risparmio

COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

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