Il terribile incidente del Bus a Mestre, con tanti morti e tanti feriti, è stata la notizia di cronaca che ha riempito le pagine dei giornali, dei siti e dei media di mezzo mondo.
Partendo proprio da questo terribile caso di cronaca, che si collega alle tante altre notizie di incidenti stradali e di decessi a seguito di questi sinistri, oggi affrontiamo la questione del risarcimento danni a seguito di incidente stradale, ma per i parenti delle vittime. Perché è una materia spesso confusionaria e molti non sanno cosa fare quando si verifica una cosa del genere.
“Buonasera, vorrei capire se mi spetta qualcosa dal punto di vista dell’assicurazione a seguito del decesso di mio zio. Un terribile incidente stradale a settembre lo ha portato via, ed essendo mio zio non sposato e senza i genitori, qualcosa spetta a noi nipoti? Premetto che con lui ho avuto un grande rapporto, quasi fraterno. Infatti essendo un uomo di 60 anni e solo, spesso veniva a mangiare a casa mia e di mia moglie. Io e i miei due fratelli siamo gli unici parenti che aveva. Secondo voi devo fare qualche richiesta di risarcimento?
Risarcimento del danno ai parenti della vittima, a chi spetta e come si valuta il legame affettivo
Il risarcimento successivo all’incidente stradale per i parenti della vittima è quanto di più complicato c’è da dirimere in situazioni di questo genere. Che a volte coinvolge direttamente anche l’automobilista chiamato a restituire i soldi alla compagnia assicuratrice. Anche perché la normativa al riguardo tutto è tranne che chiara. A tal punto che spesso legiferano i giudici chiamati a dirimere contenziosi tra parenti delle vittime e assicurazioni, e a dare risposte ai ricorsi.
Il risarcimento del danno a parenti non conviventi
In pratica oggi si parla di risarcimento del danno ai superstiti della vittima. Una materia che è adatta quando succede che una famiglia subisce una perdita definitiva a seguito di decesso per incidente stradale. Il diritto al risarcimento esiste, sia per quanto riguarda la perdita affettiva collegata a quello che si può definire un danno morale, che la perdita relazionale e infine la perdita economica. La sofferenza per la scomparsa dello zio del nostro lettore potrebbe rientrare benissimo in un danno morale. E non può certo essere ridotta all’immediato periodo successivo alla perdita. Perché la sofferenza può durare per sempre. Anche la vita di tutti i giorni, cambiata a seguito del sinistro, è un fattore da considerare e che i giudici effettivamente tengono in conto.
Legame affettivo, grado di parentela, danno morale e danno parentale
Ricapitolando, anche se non esiste una normativa chiara e lapalissiana al riguardo, ciò che sostengono i giudici, come rimarcato da una sentenza della Corte di Cassazione di cui tratta anche il sito di informazione legale “LaLeggeperTutti.it” (sentenza n° 10335 del 2023), l’intimità dei rapporti parentali non si manifesta solo con la convivenza tra due soggetti ma anche in diverse altre sfumature. Il nostro lettore se è vero quello che sostiene, cioè dello stretto rapporto affettivo che lui e i suoi fratelli avevano con lo zio, possono a tutti gli effetti chiedere di essere risarciti.
Cosa guardano i giudici nel dirimere contenziosi
Addirittura, proprio alla luce del legame tra vittima e parente si determina anche l’entità del risarcimento. Tanto più grande si dimostra il danno morale subito, tanto maggiore è il risarcimento che si può ottenere. Un risarcimento quindi che non si basa sulla convivenza e nemmeno sul grado di parentela. Naturalmente i conviventi hanno sempre diritto a un risarcimento del danno, e sicuramente hanno diritto a un risarcimento più alto degli altri parenti. Naturalmente essendo aleatorio il calcolare l’esatta portata del danno parentale subito da un richiedente il risarcimento, i giudici tendono a considerare anche altri fattori come possono essere l’età della vittima.
Se muore una persona giovane di età è evidente che il giudice può determinare un danno maggiore rispetto a un decesso che riguarda una persona piuttosto anziana. Naturalmente in sede di contenziosi tra chi richiede il risarcimento e l’assicurazione che deve pagare, così come il primo deve portare la prova del legame affettivo che c’era con la vittima, così il secondo deve portare le prove contrarie a questa fattispecie di situazione, dimostrando che tra vittima e richiedete il risarcimento non c’era il legame su cui si basa il tutto.