Lavoro part-time: se nel lavoro part time risultano delle settimane scoperte da contribuzione è possibile effettuare il riscatto dei contributi. Quindi il riscatto è possibile soltanto se in base alla retribuzione e il numero di ore non sono stati versati contributi pari al minimale Inps e vi sono delle settimane scoperte.
Formazione professionale, studio e ricerca: i periodi dedicati alla formazione professionale, allo studio e alla ricerca possono essere riscattati ma solo se portati a termine (e quindi solo in presenza di un certificato professionale o accademico).
Lavoro all’estero: è possibile il riscatto dei periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia che non hanno accordi bilaterali. In questo caso la domanda del riscatto può essere effettuata per tali periodi, senza alcun limite di tempo.
Astensione facoltativa per maternità: i periodi di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro, se non coperti da altra contribuzione, possono essere riscattati per un massimo di 6 mesi per ogni maternità ed un limite di 5 anni totali. Per effettuare il riscatto l’interessata, però, deve avere almeno 5 anni di contribuzione versata.
Riscatto carriere discontinue: i periodi collocati tra lavori discontinui (l’esempio classico è quello dei lavoratori temporanei o stagionali) possono essere riscattati se posteriori al 31 dicembre 1996 se l’interessato dimostra lo stato di disoccupazione per i periodi per il quale chiede il riscatto.
Servizio civile: il servizio civile alternativo al servizio di leva da il diritto all’accredito dei contributi figurativi. Per i periodi di servizio civile dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 è prevista, invece, la contribuzione versata nella Gestione Separata Inps a cura del Fondo Nazionale per il Servizio Civile . Per quel che, invece, riguarda, il servizio civile volontario prestato a partire dal 1 gennaio 2009 è possibile chiedere il riscatto dei contributi.
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