Il riscatto di laurea nel 730.
I contributi versati per il riscatto degli anni di laurea possono essere indicati nel 730. Il loro corretto inserimento parte dalla distinzione tra contributi versati nell’interesse di colui che presenta la dichiarazione e contributi versati nell’interesse dei suoi familiari a carico.
Sulla base di questa distinzione, i contributi possono essere indicati nel rigo E21 o nei righi da E8 a E 10 del 730.
Ecco come deve essere compilato il 730 per evitare sanzioni da parte del Fisco.
I contributi previdenziali nel 730
Possono essere scaricati dalle tasse ossia dedotti dal reddito complessivo, i contributi previdenziali e assistenziali versati in obbligo di legge. La deduzione è ammessa anche per la contribuzione volontaria versata alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza. Ciò vale al di là della causa da cui scaturisce l’obbligo di versamento.
In base alle indicazioni di cui alla circolare n°7/2021, sono deducibili anche i contributi:
- previdenziali versati alla Gestione Separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a
carico del contribuente; - agricoli unificati versati all’INPS – Gestione ex SCAU – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori
dipendenti) (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 4.2.1); - previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi;
- versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria;
- versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. “assicurazione casalinghe”) (Circolare 07.06.2002 n.
48/E, risposta 1.7).
La deduzione è ammessa fino a concorrenza del reddito complessivo.
Sono deducibili anche i contributi pagati in favore di Colf e badanti.
Il riscatto di laurea nel 730
In base a quanto detto finora, anche i contributi versati per il riscatto di laurea possono essere dedotti dal reddito complessivo.
Il loro corretto inserimento parte dalla distinzione tra contributi versati nell’interesse di colui che presenta la dichiarazione o nell’interesse dei suoi familiari a carico.
Sulla base di questa distinzione, i contributi possono essere indicati nel rigo E21 o nei righi da E8 a E 10 del 730.
Nello specifico:
- se i contributi sono versati dal contribuente nel suo interesse, questi sono deducibili dal reddito fino a concorrenza del reddito complessivo e devono essere indicati nel rigo “E21″ – Contributi previdenziali e assistenziali”;
- se invece sono versati per familiari a carico, sono detraibili dal reddito nella misura 19% e devono essere indicati nei righi da E8 a E10 (con il codice 32).
Infine, per chi ha sfruttato la c.d. pace contributiva (art.20 D.L. 4/2019), nel rigo E56, codice 1, possono essere detratti dal reddito i contributi versati, nella misura pari al 50% della spesa.
La detrazione spetta anche ai superstiti dell’assicurato o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l’onere per conto dell’assicurato stesso. La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno d’imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo.
Non possono essere indicate in questo rigo le somme per cui spetta la detrazione prevista per gli inoccupati (Righi da E8 a E10, co- dice 32, vedi precedente punto elenco) o per cui spetta la deduzione dal reddito complessivo (rigo E21).