Riscatto laurea meno conveniente con la nuova legge numero 26 del 2019. La normativa che prevede da aprile 219 il riscatto agevolato dei contributi nasconde delle insidie nei dettagli, prontamente messe in evidenza da una recente circolare Inps, la numero 6 del 23 gennaio 2020.
L’istituto di previdenza fa chiarezza sui periodi di riscatto per gli anni universitari precisando che questi sono pienamente efficaci per il diritto, ma non anche per la misura. In altre parole, i versamenti che fanno all’Inps avranno il solo effetto di far conseguire il diritto alla pensione, ma non serviranno per aumentarla a pieno titolo.
Riscatto periodo di studi universitari
Pertanto, in forza del riscatto agevolato – così come previsto dalla legge – si potrà acquisire il diritto alla pensione anche in data antecedente a quella della domanda di riscatto laurea, ma i relativi contributi avranno effetto sulla misura della pensione a partire dal mese successivo alla domanda di riscatto. In pratica se un assicurato riscatta a gennaio 2020 quattro anni di contribuzione per gli studi universitari di 10 anni prima, acquisirà quattro anni di contribuzione, ma il calcolo del montante contributivo incrementerà solo a far data dal 1 febbraio 2020. Tali periodi di riscatto, inoltre, precisa l’Inps, sono sempre esclusi dalla retribuzione pensionabile ai fini del calcolo dell’eventuale quota retributiva della pensione.
Efficacia del riscatto e principio della retrodatazione
Con la circolare Inps di cui sopra, l’Inps fa un passo indietro rispetto a quanto attuato finora riducendo i benefici economici del riscatto laurea nel periodo contributivo, posto 1995. In passato l’Inps aveva sempre riconosciuto a tutti i riscatti contributivi il principio di retrodatazione degli effetti, tanto ai fini del diritto che della misura della pensione. Fatto rimarcato anche dalla circolare numero 6 del 2019 con la quale l’Istituto confermava tale principio.Tuttavia, ora, con il nuovo messaggio di cui sopra, l’inps cambia le carte in tavola con la motivazione dettata dai “limiti emergenti dalla normativa di riferimento”.
Cosa dice la circolare Inps
Pertanto – si legge nella circolare – ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto in argomento saranno considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato. Ne consegue che la decorrenza delle pensioni deve essere stabilita secondo le regole comuni anche nei casi in cui i contributi da riscatto siano determinanti ai fini del diritto a pensione. Quanto agli effetti patrimoniali dei riscatti compiuti con il criterio a percentuale non può non tenersi conto del disposto normativo in base al quale la rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla citata legge n. 335/1995, ha effetto dalla “data della domanda di riscatto”(art. 2, comma 5, del D.lgs n. 184/1997). In coerenza con le logiche finanziarie del sistema contributivo il legislatore prevede di non valorizzare come versato ab origine il contributo del riscatto determinato con il metodo di calcolo a percentuale”.
Boom di domande per riscatto laurea
Stando ai dati diffusi dall’Inps, sono giunte più di 23 mila domande nel giro di 7 mesi, da quando è entrata in vigore la legge numero 26 del 2019 sul riscatto laurea agevolato. Un vero e proprio boom di domande che la dice tutta sul vantaggio di riscattare il periodo di studio universitario con le nuove regole. Ma quali in concreto sono i vantaggi per l’assicurato?
Il riscatto laurea agevolato
In buona sostanza, chi ha frequentato i corsi universitari dopo il 31 dicembre 1995 e ha conseguito la laurea potrà beneficiare di un sistema di calcolo più agevolato, anche sotto il profilo dei pagamenti rateali dei contributi da riscattare per il periodo massimo consentito. Come chiarito dalla circolare Inps n.106 dello scorso 25 luglio 2019. E’ stato poi abolito il limite di età dei 45 anni per poter accedere alle modalità di riscatto dei corsi universitari nel sistema contributivo.