Gentile Patrizia,
Ho avuto il Suo indirizzo email leggendo il Suo articolo su www.investireoggi.it ( fonte: https://www.investireoggi.it/pensione-quota-100-o-anticipata-quando-decorrenza/ )
Riscatto laurea: agevolato o tradizionale?
Il riscatto della laurea agevolato è possibile solo per periodi di studio che si collocano dopo il 31 dicembre 1995 e che ricadono, quindi, interamente nel sistema contributivo.
Per procedere al riscatto tradizionale, sempre perchè i suoi periodi di studio non si collocano nel sistema contributivo ma in quello retributivo, per il calcolo dell’onere deve essere impiegata la cosiddetta riserva matematica che tiene conto oltre che delle retribuzioni, delle contribuzioni, anche degli anni di servizio, dell’età e del sesso del richiedente.
Può, quindi, riscattare la laurea con riscatto classico ma non con metodo di calcolo contributivo, bensì’ con il retributivo (il metodo contributivo si applica solo dopo il 31 dicembre 1995 e i suoi studi ricadono prima).
Riscatto laurea e detrazione al 50%
La detrazione al 50%, di cui possono fruire coloro che non aderiscono al riscatto laurea agevolato, si può applicare solo per coloro che non hanno contributi accreditati prima del 1 gennaio 1996. Nel suo caso, quindi, avendo i primi contributi versati nel 1998 avrebbe potuto rientrarci ma, purtroppo, riscattando il periodo di studi dal 1990 al 1995 va a collocare contributi prima del 1 gennaio 1996, rendendo impossibile la frizione della detrazione al 50%.
Nel DL 4/2019, infatti, è specificato all’articolo 20, comma 2, che “L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1 gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.”.
In conclusione
Il calcolo da lei fatto per l’onere da pagare non so se sia corretto (lei lo ha elaborato con il sistema contributivo ma va applicata la riserva matematica) e non potendo applicate la detrazione del 50% il ragionamento crolla del tutto.
Potrà, però, in ogni caso applicare all’onere sostenuto la deduzione totale di quanto pagato (ricordando che fa fede il principio di cassa che rende deducibile quanto pagato ogni anno con le rate versate).
Spero di averle chiarito un pò la sua situazione.