Con la pubblicazione della legge 13 dicembre 2024, n. 203, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, e la sua entrata in vigore il 12 gennaio 2025, viene introdotta una modifica rilevante alla disciplina della rendita vitalizia. L’articolo 30 della suddetta legge aggiunge un nuovo comma settimo all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, consentendo ai lavoratori di riscattare i periodi di contribuzione omessi dai datori di lavoro e ormai prescritti.
L’onere della costituzione della rendita vitalizia ricade interamente sul lavoratore.
Questa novità normativa riguarda in particolare i lavoratori che hanno prestato attività in condizioni di lavoro nero, ovvero senza il versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro.
La circolare INPS n. 48/2025 illustra le nuove disposizioni e fornisce istruzioni operative per la gestione delle domande.
Di seguito, i punti salienti.
Il riscatto dei contributi per i periodi di lavoro in nero
Il nuovo comma settimo consente al lavoratore di:
- richiedere la costituzione della rendita vitalizia
- in modo esclusivo e non sostitutivo del datore di lavoro,
- a condizione che sia decorso il termine di prescrizione per l’esercizio delle facoltà previste dai commi primo e quinto dello stesso articolo.
Per determinare se una richiesta rientri in questa fattispecie, è necessario verificare che il diritto di cui al comma quinto sia prescritto. Questo diritto consente al lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro nella richiesta di costituzione della rendita vitalizia.
Prescrizione del diritto di chiedere la rendita vitalizia
Il diritto di costituire la rendita vitalizia da parte del datore di lavoro o, in sua sostituzione, del lavoratore è soggetto a prescrizione, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
La prescrizione ordinaria decennale decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato, ossia dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
Ne consegue che la richiesta della rendita vitalizia può essere presentata entro dieci anni dalla data di prescrizione dei contributi. Tuttavia, il termine può subire interruzioni in presenza di atti notificati all’INPS, come l’introduzione di un giudizio da parte del lavoratore.
Imprescrittibilità del diritto di chiedere la rendita vitalizia ex comma settimo
A differenza delle richieste presentate ai sensi dei commi primo e quinto, il diritto di chiedere la rendita vitalizia ai sensi del comma settimo non è soggetto a prescrizione. Il lavoratore può quindi presentare la domanda in qualsiasi momento, ma deve assumersi l’intero onere economico della costituzione della rendita vitalizia.
Grazie alla novità apportate dalla L. n°203, alle regole attuali sulla rendita vitalizia che gia consente di riscattare i periodi in nero: dal 12 gennaio 2025 ci sarà la possibilità in favore del lavoratore e dei suoi superstititi di chiedere la costituzione di rendita vitalizia interamente a proprie spese.
Il datore di lavoro può essere sanzionato per lavoro nero.
Adempimenti amministrativi
L’INPS individua tre casistiche distinte in base alle modalità di richiesta:
- Istanza presentata dal datore di lavoro: soggetta a prescrizione.
- Istanza presentata dal lavoratore in via sostitutiva del datore di lavoro: anch’essa soggetta a prescrizione.
- Istanza presentata dal lavoratore in via esclusiva (comma settimo): non soggetta a prescrizione e a totale carico del richiedente.
Le strutture territoriali dell’INPS devono verificare che tra la data di prescrizione dei contributi omessi e la data di presentazione della domanda non siano trascorsi più di dieci anni per le richieste relative ai commi primo e quinto. Se il termine è decorso, la richiesta potrà essere accolta solo ai sensi del comma settimo.
Istanza presentata dal datore di lavoro
Quando la richiesta è presentata dal datore di lavoro e il diritto non è ancora prescritto, l’INPS procede con l’esame della domanda. Se il diritto è prescritto, la richiesta viene respinta. Il datore di lavoro non può avvalersi delle disposizioni del comma settimo.
Istanza presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti
Se l’istanza è inoltrata dal lavoratore e il diritto di cui ai commi primo e quinto non è prescritto, la richiesta sarà valutata in via sostitutiva del datore di lavoro. Se, invece, il diritto è prescritto, la richiesta verrà trattata ai sensi del comma settimo e interamente a carico del lavoratore.
Per le richieste presentate prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024 e ancora in attesa di definizione, si considera la data di entrata in vigore della legge come riferimento per il calcolo dell’onere economico.
Profili istruttori e onere di riscatto
Il lavoratore deve dimostrare l’omissione contributiva e, nel caso di richieste ai sensi del comma quinto, produrre una comunicazione formale al datore di lavoro chiedendo la costituzione della rendita. Se il datore di lavoro non risponde o si dichiara impossibilitato, il lavoratore può procedere in sua sostituzione.
Per le richieste ai sensi del comma settimo, non è necessaria la prova dell’impossibilità di ottenere la rendita dal datore di lavoro. Tuttavia, l’onere della prova dell’attività lavorativa resta a carico del richiedente.
Iscritti alla Gestione pubblica
Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, l’INPS conferma l’applicazione del termine prescrizionale decennale per la costituzione della rendita vitalizia. Il termine decorre dalla data di prescrizione dei contributi, come determinato dalle normative specifiche del settore.
Domande e ricorsi pendenti
Le indicazioni della circolare INPS n. 48/2025 si applicano sia alle nuove domande sia a quelle già presentate e non ancora definite. Anche i ricorsi pendenti devono essere valutati alla luce della nuova normativa.
Un esempio
A livello teorico ci siamo: valgono le informazioni fin qui analizzate.
Ma quanto costa riscattare i periodo di lavoro nero?
I contributi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni.
Le regole in materia di determinazione degli oneri di riscatto sono dettate dall’articolo 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.
L’onere di riscatto è determinato con il sistema retributivo o con quello contributivo. Tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. Anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’articolo 1, commi 12 e 13, legge 8 agosto 1995, n. 335.
Bisogna partire dall’assunto in base al quale i contributi sono pari circa al 33% della retribuzione. Il 9,19% è a carico dal lavoratore, trattenuto direttamente dalla busta paga, mentre il resto è in capo al datore.
Ai fini del riscatto il lavoratore dovrà però sostenere l’intero onere contributivo.
Da qui, per fare un esempio, un lavoratore dipendente con ultima retribuzione di 30mila euro dovrà pagare per un anno di lavoro nero circa 9.900 euro; potrà però dedurre i contributi pagati risparmiando Irpef per circa 2.500 euro. Il costo effettivo si aggirerà intorno a 7.400 euro.
Conclusione
La circolare INPS n. 48/2025 sul riscatto del lavoro nero fornisce istruzioni operative chiare per la gestione delle richieste di riscatto dei periodi di lavoro non dichiarati e prescritti. La nuova normativa riconosce ai lavoratori la possibilità di recuperare i periodi di contribuzione omessi, con modalità diverse a seconda della prescrizione dei diritti previsti dai commi primo e quinto. Per chi si avvale del comma settimo, l’onere economico è interamente a carico del lavoratore, ma il diritto a richiedere la rendita vitalizia non è soggetto a prescrizione.
Riassumendo.
- Nuova normativa sul riscatto del lavoro nero: la legge n. 203/2024 introduce la possibilità per i lavoratori di riscattare i periodi di contribuzione non versati dai datori di lavoro e ormai prescritti, a partire dal 12 gennaio 2025.
- Diritti e prescrizioni: i lavoratori possono chiedere la costituzione della rendita vitalizia se il diritto del datore di lavoro di regolarizzare i contributi è prescritto. La prescrizione ordinaria è di 10 anni dalla data in cui il contributo avrebbe dovuto essere versato.
- Diritto imprescrittibile con onere a carico del lavoratore: se il termine di prescrizione è decorso, il lavoratore può comunque riscattare gli anni di lavoro non dichiarato a proprie spese, senza limiti di tempo.
- Tre tipologie di istanze; dal datore di lavoro (soggetta a prescrizione). Dal lavoratore in via sostitutiva (soggetta a prescrizione). Dal lavoratore in via esclusiva (senza prescrizione e interamente a suo carico).
- Procedura e verifica INPS: l’INPS esamina le domande verificando la prescrizione e la documentazione presentata. Per i periodi coperti dal comma settimo, non è necessaria la prova dell’impossibilità di ottenere la rendita dal datore di lavoro.