Buongiorno, vorrei fare domanda per riscattare periodi contributivi nella gestione separata dal 2008 al 2011, però ho letto che se si ha lavorato prima del 1996 la domanda non è valida e verrà respinta dall’Inps. Non capisco questa cosa, dato che prima del 1996 la gestione separata non esisteva e comunque con il riscatto l’Inps incasserà dei soldi da me. Volevo un chiarimento, se possibile. Grazie
Il D.L n.4 del 28 gennaio 2019 ha dato la possibilità agli assicurati Inps di riscattare fino a 5 anni di periodi non coperti da contribuzione dal 1 gennaio 1996 al 20 gennaio 2019.
I requisiti
La facoltà di riscatto – precisa la circolare Inps – è riconosciuta in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione. È richiesto, inoltre, che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Cosa significa questo?
Riscatto solo dopo il 1995
La legge ha fissato una data spartiacque per la quale l’assicurato perde il diritto a chiedere il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai fini pensionistici se nel suo estratto contributivo compare anche solo una settimana di lavoro valida ai fini IVS. Vero che la gestione separata è nata dopo tale data e ha comportato per certi versi la formazione di buchi previdenziali trattandosi di forme di lavoro a metà strada fra il lavoro occasionale e quello dipendente, ma la presenza a qualsiasi titolo di contributi nel periodo precedente al 1996 rende la domanda di riscatto annullabile.
I contributi versati prima del 1996
A tal fine – precisa l’Inps nella circolare – si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 20 in esame, l’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.
Discriminazione fra chi ha lavorato prima del 31 dicembre 1995 e chi no
Francamente non abbiamo spiegazioni logiche per tale discriminazione, a differenza di altri tipi di riscatto contributivo (laurea, servizio militare, ecc.). Tuttavia è probabile che il legislatore abbia voluto agevolare i riscatti contributivi per il solo periodo di calcolo nel sistema contributivo. Certo è una lacuna suscettibile di revisione, poiché crea discriminazione fra chi magari ha lavorato anche solo per una settimana prima del 1996 e poi ha proseguito la sua carriera lavorativa successivamente. Ciò penalizza il contribuente che si vede negato il diritto a riscattare periodi di contribuzione comunque successivi al 31 dicembre 1995. Nel caso specifico, se una persona ha versato contributi nella gestione separata dopo il 1996, ma si ritrova contributi versati, anche una sola settimana, nel periodo antecedente la riforma del 1995, non potrà beneficiare del riscatto. L’Inps respingerà la domanda qualora venisse presentata. Indubbiamente ci potrebbero essere anche risvolti di illegittimità anche sotto il profilo costituzionale e non è escluso che il legislatore possa apportare correzioni sotto questo aspetto in futuro.