Se si salta la cartella scatta il pignoramento immediato. Come canta Elisa con il brano Anche se non trovi le parole: “Nessuna replica, poco potere mentre decidi se ti puoi fidare. Il tuo momento ti viene a cercare, puoi solo credere, forse saltare come un elastico senza pensare. Non c’è più tempo, forse fa male”.
La fiducia è uno degli elementi alla base di un rapporto solido e duraturo. Nel momento in cui viene tradita si finisce inevitabilmente per compromettere un legame.
Lo sa bene il governo che mette in campo delle misure volte a sanzionare e punire coloro che non rispettano la legge. Alcune volte si tratta di errori di piccola entità e che pertanto hanno conseguenze irrilevanti. Altre volte, invece, possono provocare delle conseguenze particolarmente pesanti. Onde evitare spiacevoli inconvenienti, pertanto, è fondamentale prestare attenzione a cosa prevede la legge e restare aggiornati in merito alle varie novità.
Tra queste si annovera la riforma della riscossione in base alla quale non risulta essere più necessaria la successiva notifica della cartella esattoriale per la maggior parte degli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Riscossione Agenzia delle Entrate si salta la cartella e scatta il pignoramento immediato
Entrando nei dettagli è stato stabilito che non necessitano più della notifica della cartella esattoriale i seguenti atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, così come elencati dall’articolo 14 del decreto legislativo numero 110 del 29 luglio 2024:
- atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati;
- “avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all’articolo 38-bis, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973″;
- atti di irrogazione delle sanzioni;
- avvisi di rettifica e liquidazione;
- avvisi di accertamento e liquidazione di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990;
- avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
- “avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:
- imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;
- imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990;
- imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642″;
- atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:
- tasse automobilistiche erariali;
- addizionale erariale della tassa automobilistica.
Una volta ricevuti gli atti in questione, il soggetto interessato non deve attendere la notifica della cartella esattoriale.
L’ente in questione informa il contribuente tramite raccomandata o PEC di aver preso in carico le somme per la riscossione grazie alla cosiddetta lettera di presa in carico. Attraverso quest’ultima l’esattore informa il destinatario della riscossione forzata. Nel caso in cui il contribuente non riesca a pagare i propri debiti si passa direttamente all’ipoteca, al pignoramento o al fermo amministrativo.