La detrazione Irpef per interventi di risparmio energetico al 55% ( al 65% fino al 2014) realizzati dal 1 gennaio 2009 al 2 gennaio 2013 non si può cumulare con i contributi comunitari, regionali e con quelli locali previsti per obiettivi analoghi. A precisarlo l’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile.
Detrazione risparmio energetico: interventi ammessi
La detrazione risparmio energetico è riconosciuta per spese sostenute in caso si:
- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- installazione di pannelli solari
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Detrazione 55 o 65%?
Le detrazioni fiscali in oggetto, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:
- 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per interventi sulle singole unità immobiliari
- dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015, se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
- 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per interventi sulle singole unità immobiliari
- dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
Detrazione 55: cumulabilità con altre agevolazioni
Secondo l’Enea, per interventi di riqualificazione energetica effettuati dal 1 gennaio 2009 al 2 gennaio 2013, la detrazione 55% non si può cumulare con i contributi comunitari, regionali e con quelli locali previsti per obiettivi analoghi. Si può cumulare, invece, la detrazione 65% in caso di interventi effettuati dopo il 3 gennaio 2013. La detrazione risparmio energetico invece è compatibile esclusivamente con specifici incentivi stabiliti da Regioni, Province e Comuni, sempre che tali incentivi, a loro volta, siano cumulabili con le detrazioni fiscali.