Risparmio energetico e omesse comunicazioni all’Enea: si sanano entro il 30 novembre

Entro il 30 novembre è possibile inviare all'Enea la documentazione non inviata per tempo ai fini della detrazione per risparmio energetico.
4 anni fa
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detrazione risparmio energetico

Entro il 30 novembre è possibile inviare all’Enea la documentazione  non inoltrata nei 90 giorni successivi alla fine dei lavori di risparmio energetico. Inviando tutta la documentazione necessaria la detrazione è salva.

 

Ciò è possibile grazie all’istituto della remissione in bonis, sarà comunque necessario versare una sanzione che non è compensabile con le imposte a credito.

 

Noi di investire oggi ti spieghiamo come sanare l’omesso invio della documentazione all’Enea.

Le detrazioni per risparmio energetico e le comunicazioni all’Enea

Per beneficare della detrazione per lavori di risparmio energetico, ex art.

14 D.L. 63/2013, entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:

 

  • le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007)
  • la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati.

 

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito https://detrazionifiscali.enea.it/.

 

L’invio della documentazione è obbligatorio. Se non provvedo perdo il diritto alla detrazione.

 

Come da guida dell’Agenzia delle entrate sul risparmio energetico,

 

la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti) o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente. Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente.

Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta.

Le omesse comunicazioni all’Enea e la remissione in bonis

Può accadere che il contribuente o chi per lui si dimentichi di inviare la documentazione all’Enea o la invii con dati errati.

 

Ciò comporterebbe la perdita della detrazione.

 

Tuttavia, è possibile sanare le omesse/errata comunicazioni all’Enea grazie all’istituto della remissione in bonis.

 

A tal proposito, l‘art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 dispone che:

 

“La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.

 

L’invio della documentazione deve essere fatto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

I termini da rispettare: la scadenza del 30 novembre

Fatta tale ricostruzione, è lecito chiedersi cosa si intenda per prima dichiarazione utile.

 

Ebbene, il riferimento è alla prima dichiarazione dei redditi, modello Unico ( ora modello Redditi), il cui termine di presentazione – ordinario scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso.

 

Tale interpretazione è stata fornita dall’Agenzia delle entrate con la circolare, n°38/e 2012.

 

Dunque, se i 90 giorni per inviare la documentazione sono scaduti (ad esempio per dei lavori finiti a luglio 2020), entro il prossimo 30 novembre  è ancora possibile inviare la documentazione.

Senza perdere la detrazione.

 

Attenzione, oltre ad effettuare l’invio della documentazione all’Enea, è necessario versare anche una sanzione.

 

Infatti, la sanzione è pari a 250 euro e per il suo pagamento, in F24, codice tributo 8114:

 

  • non è possibile operare compensazione con imposte a credito,
  • nè ricorrere al ravvedimento operoso, ex art 13 D.lgs 472/1997.

 

Dunque il versamento deve essere effettuato per intero, 250 euro.

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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