In data 10 giugno 2021 sono giunte nuove decisioni da parte dell’Abf in merito a ricorsi su buoni fruttiferi postali. In una si legge del caso di un titolare di 2 titoli della serie Q/P emessi entrambi il 31 agosto 1987 e di 2 milioni di lire. Per essi ha chiesto importi a Poste Italiane più alti rispetto a quelli corrisposti. I timbri modificativi dei tassi di rendimento presenti sui buoni, infatti, non comunicano nulla del periodo compreso dal ventunesimo al trentesimo anno. Per la parte ricorrente, quindi, l’importo da erogare sarebbe dovuto essere quello previsto sul retro dei buoni come da consolidato orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Controdeduzioni Poste Italiane in merito ai 2 bfp di 2 milioni di lire

Nelle sue controdeduzioni l’intermediario ovvero Poste Italiane ha sottolineato che il ricorso è infondato. Questo perché il Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, che istitutiva una nuova serie di buoni fruttiferi postali identificati con lettera Q, prevedeva che venisse apposto il timbro Q/P su moduli della serie P sul davanti. Dietro invece la misura dei nuovi tassi ovvero quelli della serie Q. Ha poi fatto presente che secondo l’articolo 5 del citato Dm del 1986 con l’apposizione dei nuovi timbri, i moduli della serie P diventavano a tutti gli effetti della serie Q. Quindi le condizioni economiche erano quelle previste dal Decreto per cui ha chiesto di rigettare il ricorso.

La decisione Abf sui 2 buoni fruttiferi postali

La decisione numero 11058 del 29 aprile 2021 del Collegio di Torino è arrivata dopo un’attenta analisi dei due titoli oggetto della diatriba. Ebbene è emerso che i 2 buoni erano stati emessi su moduli cartacei della vecchia serie P. Sul davanti era però apposto il nuovo timbro Q/P come previsto dal DM del 13 giugno del 1986. Dietro, invece, il timbro apposto non specificava i rendimenti successivi al ventesimo anno. Per questo il Collegio di Torino ha accolto il ricorso.

In assenza di modifica, infatti, la liquidazione dal 21° al 30° anno deve avvenire sulla base di quanto riportato testualmente dietro ai 2 buoni fruttiferi postali. Per tale motivo il Collegio ha disposto che l’intermediario dovrà rimborsare i titoli provvedendo all’esatta liquidazione del periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

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