Il 23 dicembre 2021 sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate nuove decisioni dei diversi Collegi anche in merito ai buoni fruttiferi postali AA1. Il caso in questione riguarda tre titoli cointestati e sottoscritti in data 13 gennaio 20001. Per essi le ricorrenti contestano l’avvenuta prescrizione lamentando che essa non era maturata al momento della richiesta di rimborso. Ecco come si è evoluta la vicenda e cosa ha deciso il Collegio di Napoli.

La vicenda dei 3 buoni fruttiferi postali cointestati prescritti

Tre donne cointestatarie di 3 buoni fruttiferi postali sottoscritti in data 13 gennaio 2001 hanno contestato l’avvenuta prescrizione dei loro titoli.

Quest’ultima, per le risparmiatrici, infatti, non era ancora maturata al momento della richiesta di rimborso. Questo perché il dies a quo del termine di prescrizione si identifica con il 1° gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza. Per questo il termine di 10 anni sarebbe terminato solo in data 31 dicembre 2017. Le tre donne contestano anche il fatto che i buoni non contenevano il numero di indicazione della serie, il rendimento e nemmeno un elemento dal quale si potesse evincere la data di scadenza oppure la durata. Poste Italiane, in più, non aveva nemmeno consegnato il foglio informativo.

Come risponde Poste Italiane in merito al caso dei 3 buoni fruttiferi postali

L’intermediario chiede al Collegio di Napoli di rigettare la richiesta. Spiega che i 3 titoli erano della serie a termine AA1 immessi sul mercato con Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000. All’epoca per l’emissione di tali titoli non era prevista l’apposizione di alcuna etichetta che ne indicasse la scadenza. L’emissione dei titoli, infatti, avveniva in serie che poi erano rese note mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Qui erano indicate le caratteristiche nonché altri elementi necessari per far capire al risparmiatore le modalità e la tempistica per la riscossione. Per Poste Italiane i 3 buoni in questione erano del 13 gennaio 2001 e avendo una durata massima di sei anni sono scaduti in data 13 gennaio 2007.

La prescrizione, invece, è decorsa dal 14 gennaio 2017 e quindi prima della richiesta di rimborso avvenuta a maggio del 2017.

La decisione del Collegio di Napoli sui 3 buoni fruttiferi postali serie AA1

Il Collegio di Napoli ha esaminato con attenzione i 3 bfp constatando che dietro c’era la dicitura “a termine” e basta. Per questo in base agli orientamenti condivisi, la serie di appartenenza del buono in questo caso si può desumere dalla data di emissione del buono. Quelli della serie AA1 sono stati istituiti con Dm del 19 dicembre 2000 che stabiliva che potevano essere liquidati alla fine del 6° anno successivo a quello di emissione (in linea capitale e interessi).

L’orientamento dei Collegi Abf (vedi decisione numero 8056/2019) è concorde nel ritenere che la scadenza dei titoli debba essere nell’ultimo giorno dell’anno solare. Per questo, quindi, i buoni (oggetto della diatriba) emessi in data 13 gennaio 2007 sono scaduti il 31 dicembre 20007 e quindi il termine ultimo era il 31 dicembre 2017. Il ricorso è stato presentato a maggio 2017 per cui con decisione numero 22699 del 4 novembre 2021 ha accolto le richieste delle risparmiatrici. Poste dovrà rimborsare i titoli in quanto la prescrizione non è avvenuta.
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