I buoni fruttiferi postali di Poste Italiane sono un prodotto di investimento finanziario che insieme ai libretti di risparmio rappresentano il risparmio postale. Essi sono una scelta sicura in quanto garantiti dallo Stato ed emessi dalla Cassa Deposito e Prestiti. Ci si chiede, però, cosa fare in caso di liquidazione anticipata degli interessi e cos’è la prescrizione. Ecco i dettagli.

Liquidazione anticipata bfp e prescrizione

Poste Italiane comunicano che gli interessi di tutti i buoni fruttiferi postali verranno distribuiti al momento del rimborso.

Quest’ultimo, però, dovrà avvenire dopo l’iniziale periodo di infruttiferità. Se essi verranno rimborsati durante il periodo di infruttiferità, infatti, al cliente verrà restituito solamente il capitale investito. Le cedole di interessi non verrano distribuite durante la vigenza del buono tranne che per quello denominato “7insieme” che è l’unico che distribuisce flussi monetari che sono però quote di capitale.

Poste Italiane hanno emanato un avviso nel quale si dice che i bfp emessi dal 14 aprile 2001 in forma cartacea (non rimborsati entro la prescrizione di dieci anni) sono stati versati al Fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ciò per indennizzare coloro che sono rimasti vittime di frodi finanziarie e non hanno avuto risarcimento (ai sensi della Legge  Finanziaria 266/05 del 2006). Si ricorda che i beneficiari dei bfp non riscossi entro il termine di prescrizione di dieci anni non potranno richiederne più il rimborso. Le Poste invitano quindi tutti i risparmiatori a controllare attentamente la scadenza dei loro buoni. Qualora essa non venga indicata sul titolo, si potrà verificarla sempre accedendo al sito ufficiale delle Poste o rivolgendosi agli impiegati degli uffici postali.

Cointestazione e sicurezza bfp Poste Italiane

Poste Italiane comunicano che sarà possibile notificare un’opposizione al rimborso mediante notifica di un ufficiale giudiziario o presso un qualsiasi ufficio postale per evitare che il cointestatario del buono chieda il rimborso senza che l’altro lo sappia.

Per i buoni fruttiferi postali emessi fino al 27 dicembre 2000 l’opposizione al rimborso è ammessa soltanto da parte di ogni cointestatario del buono nel caso quest’ultimo sia stato emesso a favore di più persone, da parte del rappresentante legale o coerede (nel caso essi siano cointestati a persone defunte) o infine da parte dei titolari (qualora i buoni siano nelle mani di terze persone). Con tale operazione il pagamento del buono sarà bloccato fino all’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria.

Per i buoni emessi dopo il 28 dicembre 2000 non c’è più la possibilità di opposizione al rimborso da parte di uno dei cointestatari con pari “facoltà di riscossione o da altri aventi diritto”. Si potrà però chiedere all’Autorità giudiziaria un provvedimento per impedire il rimborso. L’autorità quindi ordinerà alle Poste di sospendere il pagamento. Il rimborso, in questo caso, non potrà avvenire fino alla notifica di un provvedimento successivo di rimozione dell’impedimento.

Infine per i buoni cartacei emessi dal 5 settembre 2005 le Poste non rimborseranno mai il titolo in presenza di un opposizione scritta al rimborso o in presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Per ulteriori dettagli consultare la pagina ufficiale di Poste Italiane.

Leggete anche: Buoni fruttiferi postali: l’avviso di Poste Italiane sulla prescrizione.