Nonostante i ribassi dei rendimenti annui lordi avvenuti il 17 luglio 2020, i buoni fruttiferi postali continuano ad essere uno dei prodotti più amati dagli italiani. Il motivo principale è che sono garantiti dallo Stato Italiano e poi perché non hanno spese né per la sottoscrizione né per il rimborso a parte gli oneri di natura fiscale.
Molti lettori ci comunicano che non tutte le spese vengono comunicate con chiarezza quando si effettua la simulazione del rendimento del titolo. Ecco allora le info sull’imposta di bollo applicata.
Imposta di bollo buoni postali fruttiferi
L’imposta di bollo applicata sui buoni fruttiferi postali (pari allo 0,2% dovuta se il valore complessivo del rimborso dei titoli è superiore a 5 mila euro) è regolata dalla normativa europea in materia fiscale per cui Poste Italiane non può fare altro che rispettare tale criterio.
Le aliquote in base alle quali si deve calcolare l’imposta di bollo suoi buoni sono fissate nella misura dell’1 per mille nel 2012, dell’1,5 per mille nel 2013 e come detto del 2 per mille a partire dal 2014. Da quest’ultimo anno, inoltre, l’imposta minima di 34,20 euro è stata rimossa.
Poste Italiane comunica che per tutti i titoli cartacei emessi dopo il 1° gennaio 2009 e per quelli dematerializzati l’imposta di bollo viene contabilizzata e “accantonata” il giorno 31 dicembre di ogni anno. Viene chiarito poi che i buoni fruttiferi postali vengono quindi cumulati con altri prodotti finanziari (come depositi vincolati, fondi comuni di investimento e depositi titoli) con la medesima intestazione e tale imposta viene accantonata e addebitata nel momento in cui si chiede il rimborso.
I buoni postali: durata, importo, convenienza e prescrizione
Poste Italiane ricorda che c’è un importo minimo per la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, parliamo di 50 euro. A chi si chiede se convengono, ebbene in questo periodo i tassi sono stati abbassati per cui si potrebbero trovare dei prodotti con un rendimento maggiore.
Per quanto concerne la scadenza degli ordinari, si evince che quelli emessi fino al 27 dicembre 2000 durano trent’anni mentre quelli emessi dopo tale data ovvero dalla serie “A1” in poi durano invece vent’anni.
Infine per quanto riguarda i titoli nominativi cartacei, essi si prescrivono dopo 10 anni dalla data di scadenza del buono. Ciò non accade invece per i dematerializzati in quanto vengono rimborsati alla scadenza e l’importo viene accredito direttamente sul conto dell’intestatario. Quest’ultimo chiamato di regolamento potrà essere un libretto di risparmio postale o un conto corrente BancoPosta.
Potrebbe interessarti anche:Buoni postali fruttiferi Q/P: accolta domanda per rendimento previsto dalla tabella posta sul retro