I ricorsi davanti all’Abf ovvero all’Arbitro bancario Finanziario presso la Banca d’Italia dello scorso anno sono stati 22.382. Si registra un calo del 28% rispetto al 2020 soprattutto di ricorsi in merito ai buoni fruttiferi postali e alla cessione del quinto dello stipendio. Sono in aumento, invece, i contenziosi per i servizi e gli strumenti di pagamento. Più nel dettaglio il ricorso per la cessione è diminuito del 55% mentre quello per bfp del 31%. In data 1° luglio l’Abf ha poi pubblicato una serie di sentenze è c’è una vittoria in merito ai buoni fruttiferi postali con clausola Pfr.

La storia

Un’ultima sentenza riguardante i buoni fruttiferi postali è la numero 8362 del 27 maggio 2022 e riguarda il Collegio di Bologna. La storia è la seguente: il cointestatario insieme ad un altro soggetto deceduto era in possesso di un titolo della serie Q emesso il 20 ottobre 1995 di lire 1 milione. Esso conteneva la clausola Pfr ovvero pari facoltà di rimborso. L’Intermediario, però, ha rifiutato il rimborso di questo buono per il presupposto che per quelli emessi fino al 27 dicembre 2000 la clausola Pfr è resa inefficace dalla morte di uno dei cointestatari. Il buono caduto in successione, quindi, poteva essere rimborsato solo con quietanza congiunta di tutti gli eredi. L’intermediario non solo non si è costituito ma non ha nemmeno inoltrato controdeduzioni.

Ecco cosa ha deciso il Collegio

Il Collegio di Bologna ha comunicato che la tematica per la quale si è fatto ricorso è stata trattata dal Collegio di Coordinamento con decisione numero 8362 del 27 maggio 2022 Pag 4/4 decisione numero 22747 del 10 gennaio 2019. In essa è stato sancito quanto segue “nell’ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari”. Tale pronuncia riguardava i buoni fruttiferi postali sottoscritti prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 in relazione ai quali ci si chiedeva se si potesse applicare la disciplina prevista per i libretti di risparmio.

E quindi con la richiesta della quietanza di tutti gli aventi diritto. Il Collegio però non ha aderito a tale tesi concludendo per l’applicabilità dell’operatività disgiunta. Quindi il Collegio ha deciso che nell’ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascun cointestatario ha il diritto di riscuoterli. Questo anche se subentra il decesso di uno o più cointestatari.
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