In data 12 giugno 2020 sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate numerose decisioni tra cui quelle inerenti ai buoni fruttiferi postali. Il caso in questione riguarda 2 titoli emessi in data 23 giugno 2001 della serie AA2 per i quali l’intermediario ha negato il diritto alla liquidazione per prescrizione.

Il risparmiatore ha quindi deciso di rivolgersi all’Abf chiedendo al Collegio di condannare Poste Italiane al rimborso integrale dei titoli comprensivo degli interessi maturati. Ecco cosa è accaduto, il motivo dell’opposizione dell’intermediario e la decisione del Collegio.

Una nuova vittoria per un risparmiatore

Un risparmiatore aveva 2 buoni serie AA2 che l’intermediario non ha voluto liquidare perché ritenuti prescritti. Si è rivolto quindi all’Abf per ottenere quanto gli spettava.  L’intermediario si è però opposto alle pretese del cliente comunicando che si trattava di buoni della serie AA2 con scadenza prevista a sette anni.

Dato che tali buoni erano stati emessi in data 22 giugno 2001 i titoli risultavano prescritti alla data di presentazione del reclamo ovvero il 9 novembre 2018. Proprio per questo l’intermediario ha chiesto all’Arbitro Bancario Finanziario di rigettare il ricorso perché infondato.

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La decisione del Collegio

Il Collegio di Palermo, ecco il link della decisione che è la numero 2087, ha affrontato la questione rifacendosi al Decreto Ministeriale del 29 marzo 2001 che stabiliva che i bfp della serie AA2 potevano essere liquidati in linea capitale ed interessi alla fine del settimo anno “Solare” successivo a quello dell’emissione. Quindi la data di scadenza andava individuata nell’ultimo giorno del settimo anno successivo a quello di emissione.

Il Collegio ha evidenziato quindi che il termine prescrizionale di dieci anni dei titoli è iniziato il 31 dicembre 2008 e che quindi alla data di presentazione del reclamo (proposto in data 9 novembre 2018) non era ancora avvenuta la prescrizione.

Proprio per questo il Collegio ha accolto la richiesta del risparmiatore ed ha disposto all’intermediario il pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riporti sui buoni fruttiferi postali oggetto del ricorso oltre agli interessi legali a far data del reclamo.

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