Il 20 luglio 2021 sul sito dell’Abd sono comparse nuove sentenze anche in merito ad un buono fruttifero postale della serie Q/P emesso in data 19 luglio 1988 di 500 mila lire e riscosso il 6 settembre 2019. La parte ricorrente per tale titolo ha chiesto l’accertamento del diritto alla liquidazione in conformità alle condizioni originarie presenti sul titolo. Ecco com’è andata a finire.

Controdeduzioni e decisione Collegio sul buono fruttifero postale oggetto del reclamo

In merito al reclamo su indicato, Poste Italiane ha deposto le sue controdeduzioni e chiesto di rigettare la domanda.

Il Collegio di Napoli, invece, ha esaminato con attenzione il buono fruttifero postale constatando la sua emissione su un modulo della vecchia serie P. Ciò dopo l’entrata in vigore dopo il DM del 13 giugno 1986. Tale titolo è sovrascritto come appartenente alla serie Q/P in quanto sul davanti il buono fruttifero postale presenta la scritta “serie Q/P” mentre dietro un timbro. Quest’ultimo con i nuovi rendimenti della serie Q. Sul retro del titolo, poi, si nota la tabella originaria stampata sul modulo cartaceo con i rendimenti della serie P. Ciò con la scritta “129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.

Proprio per tale motivo la parte ricorrente il ricorso chiede la liquidazione degli interessi per gli ultimi dieci anni di vita del buono. Il timbro sovrapposto sulla tabella originaria, infatti, comunicava soltanto i tassi da applicare per i primi 20 anni. Non si diceva nulla di quelli da apporre dal 21° al 30° anno. In conformità degli orientamenti della Corte di Cassazione e del Collegio di Coordinamento, anche quello di Napoli è giunto alla conclusione che c’era legittimo affidamento del sottoscrittore. Ovvero quest’ultimo pensava di ricevere un rendimento maggiore rispetto a quello previsto dai provvedimento del Governo. Dato che però l’articolo 5 del DM del 1986 non comunicava nulla in merito al periodo successivo al ventesimo, il Collegio ha accolto la domanda.

Con decisione numero 14314 del 9 giugno 2021 si è deciso quindi che Poste Italiane dovrà rideterminare gli interessi in conformità delle condizioni recate dal titolo.

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