I buoni fruttiferi postali sono un prodotto di investimento finanziario che, insieme al libretto di risparmio postale, forma il “risparmio postale”. Essi sono poi sicuri perché emessi dalla Cassa Depositi e Presiti e garantiti dallo Stato Italiano. Ma come è possibile effettuare la sostituzione, quale è la loro durata, come si possono duplicare ed infine quale tassazione si applica su di essi. Ecco le risposte a tali quesiti.

Sostituzione e duplicato buoni fruttiferi postali

Chi ha un buono fruttifero postale cartaceo potrà sostituirlo con uno dematerializzato secondo le modalità che saranno indicate dall’ufficio postale di competenza.

Ci sarà però una regola da rispettare: il titolo da dematerializzare nonché il conto corrente Bancoposta o libretto postale (che dovranno fungere da conto di regolamento) dovranno avere la medesima intestazione.

Il duplicato dei bfp potrà essere richiesto qualora questi ultimi siano stati distrutti, sottratti o smarriti. Si dovrà però prima espletare la procedura di ammortamento come recita la legge numero 948 del 30 luglio 1951. Il procedimento sarà semplice: in primis si dovrà fare richiesta di duplicazione in qualsiasi ufficio postale mediante la compilazione del modulo e la sottoscrizione della denuncia di perdita. Su quest’ultima dovranno essere riportati gli estremi necessari affinché il buono sia individuato nonché le circostanze sommarie. Inoltre, qualora il buono sia stato rubato, si dovrà portare con sé e si dovranno inserire gli estremi della denuncia fatta agli Organi di Pubblica Sicurezza.

Poste Italiane ricorda agli utenti che la richiesta potrà essere fatta soltanto dall’intestatario del buono o da un suo procuratore. Nel caso di minori, invece, da genitori che esercitano la patria potestà. Secondo quanto recita la normativa vigente, le Poste dopo la richiesta di duplicato, affiggeranno presso i loro locali un “avviso/diffida” per trenta giorni consecutivi qualora il buono sia di un importo inferiore a 516,46 euro ovvero a 1 milione di lire.

L’avviso resterà in auge novanta giorni in caso di valore uguale o superiore a 516,46 euro. Dopo tale periodo si potrà rilasciare il duplicato del buono cartaceo che costerà 1,55 euro.

Tassazione bfp e durata

Tutti i buoni fruttiferi postali emessi fino al 20 settembre 1986 saranno esenti dalla ritenuta fiscale. Gli interessi maturati su buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987 saranno, invece, assoggettati ad una ritenuta fiscale che sarà del 6,25%. Quelli emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 saranno assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50% poi soppressa  con il Decreto Legge numero 239 del 1° aprile 1996. La ritenuta fiscale è stata però sostituita dall’imposta sostitutiva sugli interessi del 12,50%.

Per quanto concerne la durata, infine, quelli ordinari emessi fino al 27 dicembre 2000 serie Z dureranno trent’anni. Quelli emessi dopo dalla serie A1 in poi avranno una durata di vent’anni. Si ricorda, infine, che i bfp ordinari a trent’anni matureranno interessi fino al 31 dicembre dell’anno solare in cui scadrà il titolo mentre quelli a vent’anni non saranno più fruttiferi alla scadenza dei venti anni.

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