Il decreto Ristori-quater innalza da 60mila a 100mila euro l’importo entro il quale è possibile rateizzare la cartella senza presentare l’ISEE.
Tale misura di favore varrà fino al 31 dicembre 2021.
Questa non è l’unica novità prevista dal Ristori-quater in materia di dilazione dei ruoli.
Ecco in chiaro tutte le novità previste in materia di dilazione dei ruoli.
Ristori-quater e rateazioni cartelle: fino a 100.000 euro senza ISEE
Il D.L. 157/2020, Ristori-quater, interviene sulle rateazioni delle cartelle ossia sulle dilazioni ordinarie, portando da 60.000 a 100.000 euro l’importo entro il quale è possibile rateizzare le cartelle senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.
Le dilazioni della cartelle è regolata dall’art.19 del DPR 602/73.
l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta’, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione puo’ essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta.
Dunque:
- fino a 60.000 euro, è sufficiente presentare richiesta di rateazione con accesso automatico dichiarando la situazione di obiettiva difficoltà;
- oltre tale importo, è necessario documentare tale situazione con l’ISEE.
Da qui, il decreto Ristori-quater, porta a 100.000 euro l’importo entro il quale può essere rateizzata la cartella, senza che sia necessario documentare la situazione di obbiettiva difficoltà.
Tale misura di favore opera per le richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2021.
Rateazioni cartelle: le altre novità
Oltre a quanto detto finora, il Ristori-quater introduce ulteriori novità sulle rateazioni.
Sempre entro il 31 dicembre 2021:
- i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente al covid-19,
- possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.
Infine, per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere entro il 31 dicembre 2021 la rateizzazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.
Stessa misura già era in essere per coloro che erano decaduti dalla rottamazione-ter, D.L. 119/2018.
Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
Rateazioni cartelle: gli effetti della presentazione della richiesta di rateazione
Il ristori-quater aggiorna anche gli effetti legati alla presentazione dell’istanza di rateazione, ex art.19 del DPR 602/1973.
In particolare, a seguito della presentazione della richiesta rateazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia’ iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Infatti, a seguito della presentazione di una richiesta di rateizzazione e al versamento della prima rata, le procedure esecutive in corso si estinguono a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.