A breve sosterrò delle spese che mi permettono di beneficiare della detrazione per lavori di ristrutturazione edilizia. Sono a conoscenza che la detrazione può essere indicata in dichiarazione in 10 quote annuali di pari importo. Ho letto che per gli over 75 la detrazione può essere ripartita in 5 rate anziché 10.
Mi date conferma di quanto appena affermato?
La detrazione per lavori di ristrutturazione
La detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio è prevista all’art.16 bis del DPR 917/86, TUIR. Il beneficio fiscale è stata reso permanente.
La spesa max detraibile è pari a 96.000 euro.
L’art.16-bis sopra citato agevola gli interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Nello specifico, la detrazione spetta per i lavori di:
- manutenzione ordinaria,
- manutenzione straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo,
- ristrutturazione edilizia.
Attenzione, gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolati solo se effettuati sulle parti comuni.
Sono esempi di lavori agevolabili (Fonte guida Agenzia delle entrate): l’installazione di ascensori e scale di sicurezza; la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici; la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso; il rifacimento di scale e rampe; gli interventi finalizzati al risparmio energetico; la recinzione dell’area privata nonchè la ostruzione di scale interne.
La detrazione spetta anche per l’asfalto del viale di casa.
Detrazione ristrutturazione solo in 10 quote annuali di pari importo anche per gli over 75
La detrazione per lavori di ristrutturazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, anche per gli over 75.
Ad ogni modo, tale possibilità non è più ammessa.
Infatti, indipendentemente dall’età, tutti i contribuenti possono beneficare della detrazione solo in 10 quote annuali di pari importo.
Attenzione però, il D.L.34/2020, decreto Rilancio all’art.121 ammette la possibilità di cedere la detrazione spettante. In caso di lavori di ristrutturazione il 50% su una spesa max di 96.000 euro.
L’alternativa della cessione o dello sconto
In alternativa alla detrazione, il contribuente può optare:
- per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o
- per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Dunque, tale possibilità non riguarda solo il superbonus 110%.
Nello specifico, a cessione può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di ulteriore cessione.
Ad ogni modo, la cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta o lo sconto in fattura riguarda gli interventi:
- recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia ecc);
- riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus( sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi ecc);
- adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna(bonus facciate);
- installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus 110%
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus 110%.
E’ dunque ammessa anche la cessione del bonus ristrutturazione.
Inoltre, non sarà necessario alcun visto di conformità sulla documentazione che attesta la spettanza della detrazione al 50%.