Anche per la ristrutturazione della piscina di casa o di quella presente in condominio è possibile godere della detrazione fiscale (c.d. bonus ristrutturazione). Il beneficio fiscale, tuttavia, non spetta in caso di realizzazione ex novo.
Bonus fiscale piscina: i lavori ammessi al beneficio
Il bonus ristrutturazione piscina spetta solo a fronte di lavori su un impianto già esistente. In dettaglio, come si evince anche dalla guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate, il beneficio fiscale spetta per:
- lavori di rifacimento che modificano caratteri preesistenti (se trattasi di piscina presente nell’unità abitativa)
- interventi di riparazione e rinforzo di piscine, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti (se trattasi di piscina presente in condominio).
I lavori dedicati alla piscina, ammessi allo sgravio fiscale, sono, pertanto, gli interventi finalizzati a migliorare quella già esistente, come ad esempio:
- rivestimento interno
- rifacimento degli impianti di filtrazione e circolazione dell’acqua
- installazione o rinnovo dell’impianto di riscaldamento
- rifacimento del solarium compresi bordi e pavimentazione
- impianto di illuminazione
- accessori come l’idromassaggio e nuoto controcorrente
- ecc.
Lo sgravio fiscale non spetta, invece, per la costruzione/realizzazione della piscina.
Ristrutturazione piscina: detrazione, sconto o cessione del credito
Il bonus fiscale per la piscina si concretizza in una detrazione fiscale del 50% da godere in 10 quote annuali di pari importo. L’importo massimo della spesa ammessa alla detrazione è 96.000 per singola unità abitativa.
Tuttavia, con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il beneficiario può decidere di optare, in luogo della detrazione fiscale, per
- lo sconto diretto in fattura, da parte della stessa impresa che ha effettuato i lavori, la quale poi recupera il corrispettivo sotto forma di credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione in F24 oppure cedere ulteriormente a terzi, inclusi istituti di credito e finanziari
- oppure cessione del credito a terzi soggetti, inclusa l’impresa stessa che ha eseguito i lavori ed inclusi istituto di credito e finanziari (il cessionario può ulteriormente cedere a terzi il credito ricevuto).
Il pagamento della spesa deve essere effettuato con bonifico c.
- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
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