La comunicazione per la riduzione della base imponibile per il calcolo della ritenuta d’acconto sulle provvigioni deve essere presentata entro il 31 dicembre. La regola generale descritta nell’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che sulle provvigioni corrisposte su rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, debba essere applicata una ritenuta a titolo di acconto pari al 23%. Tale ritenuta, dovuta anche sulle prestazioni occasionali, e va calcolata in particolare:
- sui compensi spettanti per l’attività esercitata;
- su eventuali sovrapprezzi dovuti sulla differenza fra il prezzo fissato dal committente e quello ottenuto dall’agente;
- sulle somme percepite dall’agente o dal rappresentante relative ai contratti conclusi direttamente dalla casa mandante con il cliente;
- sui corrispettivi in natura;
- su ogni altro compenso inerente l’attività prestata.
I corrispettivi sopra elencati, prima di essere sottoposti a ritenuta d’acconto, andranno ridotti al 50%.