Ritenuta d’acconto su provvigioni: come avere la riduzioni e come presentare la comunicazione?

Scade il 31 dicembre il temine per la presentazione della comunicazione per la riduzione delle ritenute su provvigioni: chi deve farla e come.
9 anni fa
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La comunicazione per la riduzione della base imponibile per il calcolo della ritenuta d’acconto sulle provvigioni deve essere presentata entro il 31 dicembre. La regola generale descritta nell’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che sulle provvigioni corrisposte su rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, debba essere applicata una ritenuta a titolo di acconto pari al 23%. Tale ritenuta, dovuta anche sulle prestazioni occasionali, e va calcolata in particolare:

  • sui compensi spettanti per l’attività esercitata;
  • su eventuali sovrapprezzi dovuti sulla differenza fra il prezzo fissato dal committente e quello ottenuto dall’agente;
  • sulle somme percepite dall’agente o dal rappresentante relative ai contratti conclusi direttamente dalla casa mandante con il cliente;
  • sui corrispettivi in natura;
  • su ogni altro compenso inerente l’attività prestata.

I corrispettivi sopra elencati, prima di essere sottoposti a ritenuta d’acconto, andranno ridotti al 50%.

Solo su tale importo è da calcolare la ritenuta del 23%, che andrà successivamente versata all’erario su modello F24, utilizzando il codice tributo 1038.

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