Chi può chiedere la riduzione della ritenuta d’acconto dal 23% al 20% ?
La base di commisurazione della ritenuta può essere ridotta al 20% del corrispettivo qualora l’agente o rappresentante si avvalga in via continuativa della collaborazione di dipendenti o di terzi. Con il D.M. 16.04.1983 sono state definite le figure del dipendente e del terzo:
- dipendente: il soggetto che presta la propria attività lavorativa alla dipendenze e sotto la direzione dell’intermediario. Non è prevista una particolare qualifica;
- terzo: il soggetto che collabora con l’intermediario senza vincolo di subordinazione. Trattasi, sostanzialmente di altri agenti, di subagenti, di procacciatori e di figure similari. È considerato terzo anche il collaboratore di impresa familiare che sia impiegato direttamente nell’attività commerciale. Allo stessa stregua sono considerati terzi anche gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.
La quantità di dipendenti o di terzi non è rilevante.