Ritenuta d’acconto su provvigioni: come avere la riduzioni e come presentare la comunicazione?

Scade il 31 dicembre il temine per la presentazione della comunicazione per la riduzione delle ritenute su provvigioni: chi deve farla e come.
9 anni fa
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Scadenza e modalità di presentazione della comunicazione per la ritenuta ridotta

Secondo le vecchie regole, l’interessato doveva inviare, la richiesta di calcolo della ritenuta sulla base imponibile ridotta andava inviata al sostituto d’imposta (ditta mandante) tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre, doveva essere rinnovata di anno in anno per far valere il beneficio: per l’anno 2014, la richiesta doveva essere fatta entro il 31.12.2013. In base all’art. 27 del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 settimo comma, in attesa di un apposito provvedimento, la dichiarazione potrà essere presentata non solo mediante l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento, ma anche a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e con valenza non solo per l’anno successivo ma fino a quando permangono le condizioni previste per il riconoscimento dell’agevolazione.

Nel caso in cui, durante il periodo d’imposta, si verificassero delle variazioni della situazione che permetteva la riduzione della base di calcolo della ritenuta (esempio, si dimettesse il dipendente), l’intermediario deve notificare entro 15 giorni la modifica alla ditta mandante, in maniera da ripristinare la regola generale. Un’altra situazione che si può verificare riguarda il soggetto che inizia l’attività durante l’anno, in quanto potrà beneficiare della ritenuta ridotta, ma avrà solamente 15 giorni dalla stipula del contratto per effettuare la comunicazione al sostituto d’imposta. Anche nel caso di prestazioni occasionali è possibile richiedere l’applicazione della riduzione della base imponibile. La comunicazione va presentata non oltre il termine entro cui, per disposizioni normative, accordi contrattuali od usi, le operazioni dalle quali maturano le provvigioni da assoggettare a ritenuta si considerano concluse (art. 3 del D.M. 16.4.1983). Resta invariata la normativa avente ad oggetto i compensi spettanti agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 114): la ritenuta, operata a titolo di imposta, va conteggiata sull’ammontare delle provvigioni percepite ridotta del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

Com’è sanzionata l’omissione della comunicazione?

L’art. 27 del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, rivede anche l’aspetto sanzionatorio in quanto l’omissione della comunicazione relativa alla perdita dei requisiti da parte dell’intermediario è punita non più la sanzione da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere applicata ma comporta l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 8/12/1997, n. 471