La Legge di Bilancio 2021 ha revisionato la rivalutazione dei beni d’impresa prevedendo il riallineamento tra valori civili e fiscali dell’avviamento e dei costi pluriennali.
Con il comma 83 dell’articolo 1 sezione I, la Legge di Bilancio è intervenuta sulla norma istitutiva della c.d. Rivalutazione dei beni d’impresa, aggiungendo a questa il comma 8-bis:
“le disposizioni dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019”.
La Legge 342/2000, con gli articoli dal 10 al 20, è la fonte normativa preesistente a cui fa riferimento la Rivalutazione dei beni d’impresa, ma l’articolo 14 tratta solo del “Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio”.
Rivalutazione beni d’impresa: chi può rivalutare?
Nel 2020 è possibile rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di controllo o di collegamento in altre società.
Con il “Decreto Agosto” (articolo 110 del Decreto Legge n.104 del 2020) sono stati riaperti i termini per la rivalutazione anche se sono state previste interessanti novità.
La rivalutazione dei beni d’impresa è possibile per i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettere A e B del T.U.I.R. a patto che redigano il bilancio secondo i principi contabili nazionali.
Tra questi le casistiche di interesse sono:
- le società per azioni (S.p.A.);
- le società a responsabilità limitata (S.R.L.);
- le società cooperative;
- gli enti che abbiano per oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio di attività commerciali.
Rientrano tra i soggetti che possono fruire di questa normativa sulla rivalutazione dei beni d’impresa:
- le imprese individuali (o ditte individuali);
- le società in nome collettivo (S.N.C.);
- le società in accomandita semplice (S.A.S.);
- gli enti non commerciali.
Rivalutazione beni d’impresa: cosa può essere rivalutato?
Possono essere oggetto di rivalutazione:
- le immobilizzazioni immateriali;
- le immobilizzazioni materiali (anche quelle non ammortizzabili come i terreni);
- le partecipazioni di controllo e di collegamento in altre società.
Non possono essere oggetto di rivalutazione i beni strumentali alla cui produzione e vendita è diretta l’attività dell’impresa.
Rivalutazione beni aziendali: modalità di rivalutazione
La normativa sulla rivalutazione dei beni richiama quanto già previsto nella normativa precedente.
La misura massima della rivalutazione è attribuibile
“ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”.
Il Consiglio amministrativo dovrà operare la rivalutazione dei beni nel limite massimo individuato tra i seguenti due parametri:
- il valore di mercato,
- il valore d’uso.