Rivalutazione terreni e partecipazioni nuovamente oggetto di proroga per il 2014 con la legge di stabilità 2014.
Rivalutazione terreni e partecipazioni 2014
Tra le varie novità introdotte dalla legge di stabilità 2014 troviamo anche la rivalutazione terreni e partecipazioni. In particolare si prevede che la perizia e il versamento dell’imposta sostitutiva devono effettuarsi entro il 30 giugno 2014 e allo stesso tempo viene confermata anche la rivalutazione dei beni di impresa con imposta del 16%.
Rivalutazione terreni: la perizia giurata e l’imposta sostitutiva
La rivalutazione terreni e partecipazione necessita sempre della perizia giurata e prevede anche il pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 4%, ridotta al 2% per le partecipazioni non qualificate, da pagarsi anche in due o tre rate annuali con applicazione degli interessi del 3% annuo.
Rivalutazione terreni e partecipazioni: le novità 2014
In base alla legge di stabilità 2014 si prevede ora la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2014. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2014 e sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. Inoltre la perizia giurata dovrà essere effettuata il 30 giugno 2014.
Rivalutazione terreni 2014: chi ne beneficia
A beneficiare della rivalutazione sono:
- le persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime d’impresa;
- le società semplici e i soggetti assimilati;
- gli enti non commerciali, con riferimento ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale;
- i soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.
La rivalutazione terreni riguarda i terreni agricoli, edificabili e lottizzati, posseduti alla data del 1° gennaio 2014. Si possono affrancare anche i diritti edificatori, in considerazione del fatto che godono del medesimo regime pubblicitario dei diritti reali su beni immobili.
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Rivalutazione terreni: imposta sostitutiva e perizia di stima
La procedura si perfeziona sempre con l’asseverazione di una perizia di stima del valore del bene redatta da professionisti abilitati e con il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate e del 2% per quelle non qualificate. La scadenza per l’asseverazione della perizia è fissata al prossimo 30 giugno. I soggetti abilitati a redigere le perizie di stima delle partecipazioni societarie sono gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti. Sono, invece, abilitati alla redazione della perizia di stima dei terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. Sono abilitati a valutare sia le partecipazioni che i terreni anche i periti iscritti alle Camere di commercio, in base al Rd 2011/1934. Il versamento del l’imposta sostitutiva deve essere effettuato, entro lo stesso termine del 30 giugno 2014, in un’unica soluzione o può essere rateizzato fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo.