30 aprile è la scadenza da segnare sul calendario per presentare la domanda di rottamazione delle cartelle. Tuttavia rispetto a questa scadenza diversi sono i dubbi manifestati dai contribuenti; infatti, c’è una legge in base alla quale, gli adempimenti e i versamenti tributari previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo. La norma a cui stiamo facendo riferimento è contenuta all’art.7 del DL 70/2011.
Di conseguenza, la scadenza per presentare domanda di rottamazione dovrebbe slittare al 2 maggio.
In un recente comunicato stampa , l’Agenzia delle entrate riscossione ha ricordato che la scadenza per presentare la domanda di rottamazione è quella del 30 aprile. Tuttavia, bisogna prestare attenzione, infatti, l’Agenzia delle entrate riscossione alcune volte ha applicato lo stop agli adempimenti e ai versamenti durante il fine settimana o i giorni festivi, altre volte invece, senza una logica chiara non ha tenuto conto della proroga.
Non è una questione di poco conto, posto che possono essere rottamate anche le cartelle a oggi non ancora notificate; dunque come bisogna comportarsi laddove ad esempio la cartella venisse notificata il 2 maggio? Non è escluso che, in tali casi, la cartella sia già presente nel c.d. prospetto informativo.
La rottamazione delle cartelle
Prima di andare nello specifico della questione, è utile evidenziare quali sono i debiti che possono essere oggetto di rottamazione.
Ebbene, la rottamazione riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
Anche multe e bollo auto possono essere rottamate.
Non possono essere rottamati invece i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022.
Inoltre sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi relativi a:
- somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto
riscossa all’importazione - le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo
avvisi di pagamento (cosiddetti GIA).
L’esclusione vale anche per i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2023.
Rottamazione cartelle, 30 aprile o 2 maggio? La trappola da evitare
La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, prevede che la domanda di rottamazione delle cartelle debba essere presentata entro il 30 aprile.
Il 30 aprile è domenica, quindi è un giorno festivo, seguito da un altro giorno festivo, il 1° maggio.
Da qui, dovrebbe entrate in gioco l’art. 7 del DL 70/2011, in base al quale:
i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.
Questa proroga si applica anche alla scadenza della domanda di rottamazione delle cartelle?
Ebbene, come noto anche rispetto alle precedenti rottamazioni, i contribuenti hanno potuto contare sui 5 giorni di tolleranza concessi per legge ai fini del pagamento delle rate della sanatoria; tuttavia, rispetto ad alcune scadenze, l’ADER ha conteggiato i 5 gg escludendo il sabato e la domenica, altre volte invece, sabato, domenica e festivi sono rientrati nel conteggio.
Dunque, l’ADER, a suo piacimento, ha fatto il bello e il cattivo tempo.
Il consiglio che possiamo dare noi di Investire Oggi è quello di presentare la domanda entro il 30 aprile o anche prima; considerati gli effetti positivi della domanda su ipoteche e fermi amministrativi, e anche su eventuali pignoramenti.