In redazione di Investire Oggi, abbiamo ricevuto il seguente quesito.
Buongiorno, mi è stata notificata una cartella per omesso pagamento dell’IMU 2020 rispetto alla quale vorrei presentare istanza di rottamazione delle cartelle. A proposito, vorrei sapere se posso presentare istanza solo in merito ai codici tributi relativi a interessi e sanzioni. E poi richiedere una rateazione ordinaria per quanto riguarda il tributo.
E’ possibile procede con una rottamazione parziale della cartella?
Per rispondere al quesito posto dal nostro lettore, è necessario soffermarsi sul concetto di singolo carico o singolo debito.
La rottamazione delle cartelle. Quali vantaggi?
Prima di andare nello specifico del quesito, è utile richiamare quali sono i vantaggi per chi decide di aderire alla rottamazione delle cartelle; è necessario fare questa premessa in quanto imposta, sanzioni, interessi, ecc. sono individuati con specifici codici tributo. Alcuni codici tributo possono essere oggetto di sanatoria altri no. Il termine codice tributo non deve essere inteso in senso stretto nel senso che con tale termine si può individuare anche un debito non riferito ad un’imposta o a un tributo ma ad esempio a sanzioni, interessi, ecc.
Detto ciò, aderendo alla sanatoria il contribuente paga:
- l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella;
- le spese di rimborso per le procedure esecutive;
- le spese di notifica della cartella di pagamento;
- gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.
Rottamazione cartelle. Cosa non si paga?
Sono invece annullate: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.
Rispetto alla precedenti rottamazioni delle cartelle, il contribuente risparmia anche sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato: in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate.
La prima e la seconda rata, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata. Le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
La rottamazione delle cartelle. La definizione riguarda il singolo debito
Fatta tale necessaria ricostruzione veniamo al quesito esposto in premessa.
Per rispondere al nostro lettore, ritornano valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°2/2017 sulla prima rottamazione delle cartelle:
Il ruolo è “l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario” (ora Agente della riscossione). Per ogni ruolo è esposto il n° di partite (+ partite) riferite al singolo procedimento di controllo concluso dall’Ufficio con un atto impositivo, di riscossione o di liquidazione. Per ogni singolo carico si intende dunque la singola partita di ruolo, ossia l’unità non frazionabile di riferimento per la definizione agevolata”.
Ad esempio, se nella cartella è indicato un debito Irpef, più sanzioni e interessi, il contribuente dovrà presentare istanza di rottamazione per tutta la “partita di ruolo”(imposta, sanzioni, interessi).
Dunque, se il contribuente aderisce alla sanatoria per il singolo debito IMU, non potrà rispetto a questo debito decidere di rottamare le sanzioni e gli interessi e di non sanare il tributo (l’IMU). Il tributo deve essere oggetto di domanda di rottamazione, dunque deve essere pagato.