Chi ha aderito alla rottamazione cartelle edizione Legge di bilancio 2023, deve custodire con cura la comunicazione di accoglimento ricevuta. Una comunicazione giunta entro il 30 settembre 2023 per coloro che hanno fatto domanda entro il 30 giugno 2023.
Coloro che, invece, al 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legate e operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni, la riceveranno entro il 31 dicembre 2023 (per questo contribuenti la domanda di adesione scadeva il 2 ottobre).
Nella comunicazione sono indicate le cartelle di pagamento per le quali si è chiesta la sanatoria, l’importo dovuto e le scadenze di pagamento.
Qualcuno ci chiede di sapere se, nonostante sia già trascorso il termine di pagamento della prima o unica rata, è ancora possibile ancora utilizzare il servizio Conti Tu. Ossia quello che permette di pagare soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella predetta comunicazione delle somme dovute.
Le prossime scadenze della sanatoria
Per i NON alluvionati, la prima o unica rata della rottamazione cartelle andava pagata entro il 31 ottobre 2023, ovvero 6 novembre applicando i 5 giorni di tolleranza. Chi non ha pagato entro la citata data, può considerarsi decaduto dai benefici della sanatoria.
Per coloro che hanno scelto (in sede di domanda) il pagamento a rate (massimo 18), le scadenze successive sono:
- seconda rata – 30 novembre 2023;
- altre 16 rate, entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno.
Per ciascuna scadenza si applicano sempre i 5 giorni di tolleranza. Chi non paga (in tutto o in parte) entro i 5 giorni, anche una sola rata, perde i benefici della definizione agevolata.
Per coloro che, al 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale o operative nei territori alluvionati, tutti citati termini (prima o unica rata e le scadenze delle rate successive) sono prorogati di 3 mesi.
L’Agenzia Entrate Riscossione rende disponibile anche un servizio promemoria per le rate successive della sanatori cartelle.
Rottamazione cartelle, servizio ContiTu anche per rate successive
Chi, in sede di domanda, ha scelto il pagamento in unica soluzione ed ha pagato tutto entro il 6 novembre 2023 ha estinto il debito e, quindi, è salvo grazie alla rottamazione.
Per coloro che, invece, hanno scelto il pagamento a rate, ed hanno per tempo pagato la prima, ci sono da rispettare ancora le scadenze di quelle successive. Un passo falso può costare la decadenza dal beneficio.
Ad ogni modo, anche se è già stata pagata la prima rata è ancora possibile utilizzare il servizio ContiTu. Un servizio che consente, a chi si trova in difficoltà, di poter scegliere quali cartelle contenute nella comunicazione di accoglimento della sanatoria pagare e quali no. Ciò gli permetterà di continuare la sanatoria solo per alcune cartelle e quindi, non perdere del tutto i benefici che ne derivano.
A seguito dell’utilizzo del servizio, l’Agenzia Entrate rielaborerà l’importo da pagare e definirà quello nuovo per il quale continuare il pagamento a rate. Infatti, il servizio ContiTu consente di rimodulare l’importo totale dovuto del piano di definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati. Tali importi continueranno ad essere ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di domanda.
Per le restanti cartelle riportate nella comunicazione e non inserite nella rimodulazione (ContiTu), la rottamazione cartelle non produrrà effetti. E l’Agenzia Entrate Riscossione riprenderà le azioni di recupero. Eventuali importi già pagati saranno considerati come acconti.
Riassumendo…
- entro il 31 ottobre 2023, ovvero 6 novembre, bisognava pagare la prima o unica rata della rottamazione cartelle
- per gli alluvionati di maggio 2023 c’è la proroga id 3 mesi
- chi ha saltato la scadenza o ha pagato un importo minore al dovuto, deve considerarsi decaduto
- per chi ha scelto il pagamento a rate (massimo 18) sono in arrivo le scadenze successive
- è ancora possibile utilizzare il servizio ContiTu per decidere per quali cartelle di pagamento continuare la definizione agevolata e quali NO.