Rottamazione cartelle. Blackout del portale e rischi da evitare

Nel comunicato stampa di venerdì scorso, l'Agenzia delle entrate ha messo in guardia chi vuole aderire alla sanatoria ma non l'ha ancora fatto
1 anno fa
2 minuti di lettura
carta acquisti

La scorsa settimana, con un comunicato stampa, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha ricordato la scadenza del 30 giugno, data entro la quale è possibile presentare istanza di rottamazione delle cartelle. Nel comunicato in parola, c’è un passaggio molto importante che riguarda la tempistica di presentazione dell’istanza con la quale il contribuente manifesta la sua volontà di rottamare le cartelle che gli sono state notificate tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022. In realtà, non è corretto parlare di data di notifica ma ciò che rileva ai fini della sanatoria è la data di affidamento del carico ossia del singolo debito riportato nella cartella.

Dunque, sono rottamabili le cartelle, gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrate, gli avvisi di addebito INPS che riportano come data di affidamento (l’ente creditore trasmette i dati per il recupero all’Agenzia delle entrate-riscossione) una data compresa tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022.

Detto ciò, sulle tempistiche di presentazione dell’istanza, è vero che l’ultimo giorno utile per trasmetterla all’ADER è il 30 giugno, tuttavia c’è un errore da evitare che se commesso potrebbe far perdere la chance di adesione alla sanatoria.

Vediamo di cosa si tratta.

La rottamazione delle cartelle. Gli effetti della presentazione dell’istanza

La presentazione della domanda di rottamazione-quater provoca una serie di effetti a cascata in favore del contribuente.

In particolare, una volta presentata domanda di rottamazione delle cartelle, scatta:

  • il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del decreto del DPR n. 602/1973. Nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme pari almeno allo stesso importo. Art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008, (lett. f). In tal modo, l’agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli artt. 48-bis e 72-bis del DPR n. 602/1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008.;
  • per le imprese, il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, DURC (necessario per partecipare ad appalti pubblici) con la sola presentazione dell’istanza di adesione;
  • ecc.

Dunque, è corretto affermare che prima si presenta l’istanza e prima si attiveranno tutti gli effetti positivi appena elencati.

E’ possibile presentare più domande, riferite a debiti tra loro diversi. In tal modo si avranno piani di rateazione separati.

Rottamazione cartelle. Blackout del portale e rischi da evitare

In base a quanto detto finora, se il contribuente ritiene di avere le risorse economiche necessarie per pagare la rottamazione, anche a rate, non c’è ragione per la quale attendere di presentare la domanda di rottamazione delle cartelle.

Al di là di questo, nel comunicato stampa di venerdì scorso, l’Agenzia delle entrate ha messo in guardia chi vuole aderire alla sanatoria ma non l’ha ancora fatto:

Per la presentazione delle domande di adesione è sempre consigliabile attivarsi in anticipo rispetto alla scadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all’elevato traffico degli ultimi giorni.

Dunque, se si aspettano gli ultimi giorni per presentare la domanda, c’è il rischio di incappare in qualche problema del portale dell’ADER.

In sintesi, il consiglio che possiamo dare noi di Investire Oggi, è quello di presentare la domanda di rottamazione al più presto.

Riassumendo.

  • La domanda di rottamazione delle cartelle, scade il 30 giugno;
  • presentando la domanda, il contribuente blocca nuovi fermi amministrativi e altre procedure cautelati ed esecutive;
  • si possono presentare più domande tra loro separate e riferite a carichi diversi;
  • non conviene aspettare gli ultimi giorni per presentare domanda di rottamazione perchè il portale ADER potrebbe andare in tilt.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

BTp 10 anni al 4,05%
Articolo precedente

Rendimento del BTp a 10 anni sotto il 4,05% e spread ai minimi da 14 mesi

cessione del credito
Articolo seguente

Cessione del credito. Novembre è il mese della verità