Il contribuente che presenta la domanda di rottamazione delle cartelle ma poi non paga in tutto o in parte gli importi dovuti, decadendo dalla sanatoria, può comunque richiedere una rateazione “ordinaria”. E’ questa una delle più importanti differenze tra le precedenti finestre di rottamazione e la nuova rottamazione delle cartelle prevista nella Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023. La conferma della possibilità di richiedere una nuova rateazione una volta decaduti dalla sanatoria, arriva direttamente dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°6/E del 20 marzo.
Dunque, viene confermata la nostra interpretazione riportata nell’approfondimento Rottamazione-quater salva rate, nessuna preclusione questa volta.
Ma andiamo con ordine e vediamo entro quando possono essere pagate le rate della rottamazione-quater.
La rottamazione delle cartelle
Per aderire alla rottamazione-quater, il contribuente entro il prossimo 30 aprile dovrà presentare apposita istanza di adesione. Successivamente, entro il 30 giugno, l’Agenzia delle entrate-riscossione dovrà dare riscontro con apposita comunicazione circa l’ammissione alla sanatoria con l’indicazione dei debiti ammessi o non ammessi.
È possibile pagare gli importi:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2%, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata decade e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute (senza i vantaggi della rottamazione).
Rottamazione cartelle. Se non si paga c’è la possibilità di una nuova rateazione
Nella circolare n°6, l’Agenzia delle entrate ha chiarito se, una volta decaduto dalla sanatoria per omessi o carenti versamenti, il contribuente possa o meno rateizzare secondo le regole ordinarie, il residuo o l’intero debito oggetto in precedenza di domanda di rottamazione-quater.
Questa la domanda posta all’Agenzia delle entrate:
Con riferimento alla cd “rottamazione-quater” si chiede di sapere se, diversamente da quanto previsto nelle precedenti edizioni della rottamazione, sussista un divieto di rateazione del debito residuo in caso di decadenza dal piano dei pagamenti.
Risposta
Con riferimento alla procedura definitoria in esame non sono previste disposizioni che inibiscano la presentazione di una richiesta di rateazione, ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, dei debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il debitore dovesse incorrere nell’inefficacia della nuova definizione agevolata per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione.
Dunque nel complesso, il contribuente che aderisce alla rottamazione delle cartelle ma che poi non paga il debito oggetto di domanda di adesione, non dovrà pagare tutto in unica soluzione per evitare che l’ADER riprendi l’attività di riscossione, ma potrà semplicemente richiedere una rateazione ordinaria (o anche straordinaria).
Inoltre, prima di accedere alla sanatoria, il contribuente, potrebbe decidere fin da subito di attivare una normale rateazione, ad esempio perché si rende conto che le rate della rottamazione potrebbero essere troppo onerose per essere pagate in maniera puntuale.