Il decreto contro il caro bollette approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo 2023 contiene alcune proroghe per la tregua fiscale prevista con la legge di bilancio 2023. Dal ravvedimento speciale alla definizione agevolata liti pendenti. Nessuna proroga, almeno per ora, invece, per la domanda di adesione alla rottamazione cartelle.
Ci riferiamo alla possibilità di definire in maniera agevolata le cartelle di pagamento aventi ad oggetto carichi (debiti) affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Nessuna proroga nemmeno per lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
La rottamazione cartelle
Chi vuole aderire alla rottamazione cartelle deve fare domanda all’Agenzia Entrate Riscossione entro il 30 aprile 2023.
La richiesta è da farsi telematicamente dall’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate Riscossione stessa (bisogna autenticarsi con SPID o CIE oppure CNS). In alternativa si può fare domanda mediante il servizio pubblico disponibile sul sito stesso (in questo caso non bisogna autenticarsi).
La sanatoria si concretizza nel fatto che il contribuente vedrà annullarsi sanzione e interessi, mentre dovrà pagare solo la quota capitale del debito (quindi, l’imposta omessa per intenderci). Laddove la cartella abbia ad oggetto multe o solo sanzioni amministrative, si annulleranno solo gli interessi.
L’Agenzia Entrate Riscossione poi comunicherà entro il 30 giugno 2023 l’esito della richiesta. Quindi, l’accoglimento o il rigetto. In caso di accoglimento, la comunicazione indicherà l’importo da pagare e le scadenze di pagamento.
Lo stralcio fino a 1.000 euro
A differenza della rottamazione cartelle, lo stralcio debiti fino a 1.000 sarà automatico. Il contribuente non deve fare nessuna domanda. Il debito sarà annullato automaticamente dall’Agenzia Entrate Riscossione e sarà annullato in data 30 aprile 2023 (salvo cambiamenti).
Attenzione, tuttavia, al tipo di debito. Se, infatti, si tratta di debiti che il contribuente ha verso le amministrazioni locali (comuni, regione e province) lo stralcio potrebbe essere solo parziale e non totale.
Rottamazione cartelle: chi non deve fare domanda
Pertanto, possiamo concludere nel dire che non dovranno fare domanda di adesione alla rottamazione cartelle, quei contribuenti che hanno una cartella di pagamento rientrante nello stralcio automatico. Quindi, debiti fino a 1.000 euro affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. In questo caso l’annullamento sarà automatico.
Laddove nella cartella ci sono sia debiti rientranti nello stralcio sia debiti rientranti nella rottamazione, allora bisogna fare domanda per quest’ultima. Infatti, l’Agenzia Entrate Riscossione nel determinare l’importo dovuto a seguito della domanda terrà conto anche dei debiti stralciati in automatico.
Nel caso in cui si tratti di debiti verso amministrazioni locali che non hanno aderito allo stralcio, allora il contribuente può fare domanda per la sanatoria cartelle. Sempreché siano debiti affidati all’Agenzia Entrate Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022.