Oggi è l’ultimo giorno utile per presentare domanda di rottamazione delle cartelle. Infatti, la scadenza, come da DL 51/2023, è stata spostata dal 30 aprile al 30 giugno. Il solo fatto di presentare correttamente la domanda non garantisce l’accesso alla sanatoria. Infatti, il contribuente dovrà comunque attendere il responso da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione.
L’ADER invierà entro il 30 settembre la c.d. comunicazione delle somme dovute. In tale comunicazione, così come avvenuto per le precedenti sanatorie, saranno indicati degli specifici “codici esito” che possono corrispondere all’accettazione totale della domanda fino ad arrivare al suo rigetto.
La rottamazione delle cartelle
La presentazione della domanda di rottamazione, non consente solo di chiudere i debiti indicati nelle cartelle 1° gennaio 2000-30 giugno 2022 con un forte sconto, ma permette al contribuente di attivare una serie di effetti positivi legati alla semplice presentazione dell’istanza. Anche se poi la stessa dovesse essere rigettata.
Infatti, la presentazione della domanda di rottamazione-quater entro oggi comporta (vedi relazione illustrativa Legge di bilancio 2023):
- il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del decreto del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f);
- ecc.
Effetti che verranno meno in caso di successivo rigetto della domanda di sanatoria.
Rottamazione cartelle. A ogni domanda corrisponderà un “codice esito”
Fermo restando quanto detto sugli effetti della presentazione della domanda di sanatoria, solo con l’invio della “comunicazione delle somme dovute” da parte dell’ADER, il contribuente saprà se la sua domanda di sanatoria è stata accolta. L’ammissione o l’esclusione sarà indicata con appositi codici.
Ne avevano già parlato un un nostro approfondimento in cui avevano chiarito che la presentazione della domanda non garantisce la sanatoria. Tali indicazioni diventano di particolare importanza soprattutto ora che siamo all’ultimo giorno utile per aderire alla sanatoria.
Detto ciò, in attesa di conferme da parte dell’ADER, i codici indicati nella “comunicazione delle somme dovute” dovrebbero essere gli stessi di quali utilizzati per la precedente sanatoria.
In particolare, la comunicazione inviata dall’ADER potrà contenere i seguenti codici:
- AT – Accoglimento totale della richiesta: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” e nella lettera è indicato l’importo da pagare;
- AP – Accoglimento parziale della richiesta: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono in parte “rottamabili” e in parte “non rottamabili”. Per entrambe le tipologie nella lettera è indicato l’importo da pagare;
In caso di Lettere tipo AT e AP, la comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione rateale richiesta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 rate).
Nel caso in cui il piano sia ripartito in più di 10 rate, il contribuente riceverà i primi 10 bollettini (allegati alla comunicazione) per il pagamento delle prime 10 rate.
Prima della scadenza dell’undicesima rata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi (dalla undicesima in poi), è renderà disponibile sul proprio portale un apposito servizio per scaricare la copia dei bollettini.
Altri possibili codici
La comunicazione inoltre, potrà contenere i seguenti codici:
- AD – I debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto nella lettera non è indicato alcun importo da pagare a titolo di definizione agevolata.
- AX – I debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono in parte “rottamabili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto nella lettera non è indicato alcun importo da pagare. Sono presenti inoltre debiti in parte “non rottamabili” per i quali invece è indicato l’importo da pagare
- RI – Rigetto: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata non sono “rottamabili” e nella lettera è indicato l’importo da pagare.
La comunicazione delle somme dovute per la rottamazione delle cartelle, verrà inviata al contribuente dall’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre.
Riassumendo…
- entro oggi può essere presentata la domanda di rottamazione delle cartelle;
- la presentazione della domanda non garantisce l’accesso alla sanatoria;
- entro il 30 settembre, l’ADER invierà al contribuente una lettera contenente l’esito della domanda, indicando un apposito codice.