Rottamazione ingiunzioni fiscali dei Comuni. IMU, TASI E TARI, tutte in sanatoria

Potranno essere rottamate o essere oggetto di stralcio le entrate tributarie (Imu, Tari, ex TASI, Tosap, imposta sulla pubblicità, eccetera), ma anche quelle patrimoniali
1 anno fa
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Ecco cosa cambierebbe passando dalla rottamazione quater alla rottamazione quinquies, sulle cartelle esattoriali nel 2025.
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In Redazione di Investire oggi è arrivato un quesito sulla rottamazione delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi per i Comuni che non si sono rivolti a Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione, per la riscossione dei propri crediti.

Ho sentito che il DL Bollette ha previsto sia la rottamazione sia lo stralcio dei debiti  riferiti ad ingiunzioni fiscali e accertamenti esecutivi dei Comuni e degli altri enti territoriali. A tal proposito, siccome tempo fa mi è stato notificato più di un accertamento esecutivo e ingiunzione fiscale relativi all’IMU, alla TASI, alla nuova IMU e alla TARI, mi chiedevo se tutti questi debiti possono essere oggetto di sanatoria.

 

La rottamazione-quater nei Comuni

La possibilità di rottamare sia le ingiunzioni fiscali sia gli accertamenti esecutivi dei Comuni e degli altri enti territoriali (gli accertamenti esecutivi non riguardano le Regioni) è stata introdotta con l’art.17-bis del DL 34/2023, c.d. decreto bollette. La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 non aveva previsto nulla in proposito, tant’è che rimanevano fuori dalla pace fiscale i cittadini o comunque i debitori di Comuni che si occupano della riscossione in proprio o tramite concessionari privati della riscossione.

Detto ciò, in base all’art.17-bis:

Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Dunque, come da dossier IFEL, i Comuni possono decidere di applicare:

  • lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 227, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). L’adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
  • lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’AdE-R;
  • la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’AdE-R.

Rottamazione ingiunzioni fiscali dei Comuni. IMU, TASI E TARI, tutte in sanatoria

In merito al quesito, nel documento IFEL sopra citato viene messo nero su bianco che:

Per quanto riguarda gli ambiti regolamentabili, si ritiene che il Comune non possa restringere l’ambito di applicazione delle norme primarie, ad esempio escludendo le entrate patrimoniali, o limitando le misure ad alcuni tributi, o, infine, riducendo il numero di anni definibili e ciò considerando che il legislatore ha attribuito agli enti la potestà di applicare le analoghe disposizioni normative già previste per i carichi affidati agli agenti della riscossione.

Dunque, potranno essere rottamate o essere oggetto di stralcio le entrate tributarie. Cioè Imu, Tari, ex TASI, Tosap, imposta sulla pubblicità, eccetera. Ma anche quelle patrimoniali, come gli oneri di urbanizzazione e il servizio idrico.

Attenzione però, i Comuni così come gli altri enti territoriali, hanno la massima autonomia. Ciò vuol dire che entro il prossimo 29 luglio, potranno decidere di applicare la pace fiscale oppure di non considerare la possibilità prevista dal DL bollette. In tale ultimo caso i cittadini dovranno pagare i debiti per intero.

A ogni modo, se il Comune adotta la delibera per applicare la pace fiscale, le stesse  acquisteranno efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente locale.

Le delibere dovranno essere trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici. Nonché, “nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997″, dovranno essere trasmesse al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023”.

Riassumendo…

  • il DL Bollette ha previsto la rottamazione delle ingiunzioni fiscali;
  • potranno essere rottamate o essere oggetto di stralcio le entrate tributarie ma anche quelle patrimoniali (come gli oneri di urbanizzazione, il servizio idrico);
  • il Comune può anche decidere di non applicare la pace fiscale.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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