Ultimi tre giorni per presentare domanda di rottamazione delle cartelle. La scadenza è stata ricordata ieri dall’Agenzia delle entrate riscossione con un nuovo comunicato stampa.
La domanda di rottamazione può essere presentata esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel). All’interno della propria area riservata il contribuente può sfruttare la funzionalità che consente di selezionare direttamente le cartelle che il contribuente intende pagare, tra quelle rottamabili.
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini in base al piano di rate indicate nella domanda.
La rottamazione delle cartelle
La rottamazione delle cartelle è stata riproposta dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.
Rispetto alle precedenti edizioni, la nuova sanatoria copre un periodo temporale più ampio.
Infatti, possono essere oggetto di sanatoria i singoli debiti affidati per il recupero all’Ex Equitalia, ora Agenzia delle entrate- riscossione tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022. Possono essere rottamate anche le cartelle notificate in questa settimana. Se i debiti si riferiscono al periodo citato.
Detto ciò, la domanda di rottamazione deve essere presentata entro il 30 giugno; ciò grazie all’intervento del recente dal DL 51/2023.
Il decreto citato, ha prorogato diverse scadenze della sanatoria.
In particolare, è stato spostato:
- dal 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater);
- dal 30 giugno al 30 settembre, il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata (precedentemente fissato al 30 giugno 2023);
- dal 31 luglio al 31 ottobre 2023, la scadenza dell’unica o prima rata della sanatoria.
In caso di pagamento rateale, la seconda rata scadrà il 30 novembre.
Rottamazione cartelle. La scadenza del 30 giugno non vale per tutti (nuovo comunicato ader)
Con un nuovo comunicato stampa pubblicato ieri, l’ADER ha ricordato la scadenza del 30 giugno.
L’adesione alla “Rottamazione-quater” dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, consente di versare solo l’importo del debito residuo. Senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio.
Si ricorda che il termine di adesione è posticipato al 30 settembre 2023 per i contribuenti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori interessati dai gravi eventi alluvionali, indicati nell’allegato 1 del decreto Alluvione (DL n. 61/2023). Il servizio web dedicato alle richieste di Definizione agevolata, dopo una sospensione di due giorni per consentire la chiusura delle operazioni generali di adesione, sarà nuovamente disponibile per i soggetti interessati dalla proroga a partire dal 3 luglio nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e, nei giorni successivi, anche in area riservata.
E’ confermato che per le cartelle relative a multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), la rottamazione consente di non pagare le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. Il resto deve essere versato.
Riassumendo…
- Il 30 giugno scade il termine per presentare domanda di rottamazione delle cartelle;
- il termine di adesione è posticipato al 30 settembre 2023 per i contribuenti che abitano nei territori alluvionati;
- la rottamazione permette al contribuente di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio.
- per le multe il risparmio riguarda solo interessi e aggio.