Chi lascia la via vecchia per quella nuova, sa quel che lascia ma non quel che trova!! Entro fine febbraio, coloro i quali hanno la rottamazione-ter ancora in corso, devono pagare la 1° rata targata 2023. Considerato che la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, consente di passare dalla rottamazione-ter alla quater, i contribuenti con la vecchia sanatoria in essere, devono prendere una decisione al più presto.
Conviene passare dalla rottamazione-ter alla rottamazione-quater o è meglio continuare a pagare le vecchie rate con prossima scadenza al 28 febbraio? Il proverbio citato in apertura, lascia presagire qualcosa di poco conveniente, tuttavia non è proprio così, se si mette in conto però di non poter richiedere indietro niente di quanto già versato oltre i limiti della rottamazione-quater.
La rottamazione-ter
La rottamazione-ter è stata introdotta con il DL 119/2018. In particolare l’art.3 del decreto citato, ammetteva la sanatoria per i singoli debiti affidati per il recupero all’Ex Equitalia tra il 1° gennaio del 2000 e il 31 dicembre 2017.
Grazie alla sanatoria in parola, i contribuenti potevano buttare via le cartelle pagando solo capitale, interessi e l’aggio calcolato su tali somme nonché le spese per le procedure esecutive e la notifica delle cartelle. Non dovevano essere pagati invece: gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Detto ciò, entro il 28 febbraio andrà pagata la 1° rata 2023 della rottamazione-ter.
Nello specifico, il termine per pagare le rate in scadenza nel 2023 è stato fissato al: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre. Per il pagamento entro questo termine, la norma ha previsto i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n.119/2018.
Dalla rottamazione-ter alla “quater”.
In premessa abbiano visto che la Legge di bilancio 2023, consente di passare dalla rottamazione-ter alla rottamazione-quater.
Infatti, come riportato nel comunicato stampa con il quale l’Agenzia delle entrate-riscossione ha ufficializzato la nuova rottamazione delle cartelle:
È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.
Da qui, chi sta pagando la rottamazione-ter deve decidere se passare alla rottamazione-quater.
C’è convenienza nel passaggio dall’una all’altra sanatoria?
Sopra abbiamo visto che rispetto alla rottamazione-ter, il contribuente paga: capitale, interessi, l’aggio calcolato su tali somme e le spese per le procedure esecutive e la notifica delle cartelle. Sono stralciati: gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive.
Rispetto invece alla rottamazione-quater, il contribuente dovrà corrispondere: il capitale, le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento;
gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria. Lo stralcio riguarda: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.
Dunque, è evidente che rispetto alla precedenti rottamazioni, il contribuente risparmia anche sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Conclusioni
In sostanza, il passaggio dalla rottamazione-ter alla quater è conveniente. Inoltre aderendo, alla nuova rottamazione delle cartelle, il contribuente potrà pagare il residuo che è rimasto dalla rottamazione-ter:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni).
Le prime due rate, pari ciascuna al 10% delle somme totali dovute, hanno scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la rottamazione delle cartelle risulterà decaduta. I versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.