Rottamazione cartelle, cosa fare per l’accoglimento parziale

La risposta alla domanda della rottamazione cartelle può anche essere solo parziale. Quale possibile rimedio in questo caso?
1 anno fa
2 minuti di lettura
rottamazione cartelle
Foto © Licenza Creative Commons

Sulla PEC o nella cassetta postale, sta arrivando la comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda di adesione alla rottamazione cartelle.

Una risposta che può essere positiva o negativa. Una risposta che potrebbe anche essere di accoglimento ma solo per una parte dei debiti indicati nella domanda. A ogni modo, in caso di diniego ne sono indicate anche le dovute motivazioni.

La risposta, ricordiamo, arriva entro il 30 settembre 2023 ovvero entro il 31 dicembre 2023 per coloro che, al 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto Alluvioni.

La domanda di adesione alla sanatoria andava presentata, invece, entro il 30 giugno 2023. Più tempo, invece, per gli alluvionati. Per loro la scadenza è posticipata al 30 settembre 2023.

I 5 codici esito della risposta

Andando nel dettaglio del contenuto della comunicazione che gli aderenti alla rottamazione cartelle stanno ricevendo, questa può essere contraddistinta da codici diversi a seconda dell’esito. In particolare, questi i codici esito della risposta alla domanda di sanatoria:

  • AT – Accoglimento totale della richiesta: significa che i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di definizione agevolata.
  • AP – Accoglimento parziale della richiesta: vuol dire che i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e in parte “non definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di rottamazione
  • AD – i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto, nella lettera non è indicato alcun importo da pagare a titolo di definizione agevolata.
  • AX – i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto, nella lettera non è indicato l’importo dovuto a titolo di sanatoria. Sono invece presenti debiti in parte “non definibili” per i quali è indicato l’importo da pagare.
  • RI – Rigetto: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata non sono “definibili” e nella lettera è dunque indicato l’importo da pagare.

Rottamazione cartelle, il rimedio all’accoglimento parziale

Quando la comunicazione ricevuta dal contribuente presenta il codice AP, dunque, significa che la domanda è stata accolta ma solo in parte.

Pertanto, una parte dei debiti rientrano nella rottamazione cartelle. Mentre per l’altra parte non è possibile godere della sanatoria.

Quindi, il contribuente li deve pagare senza beneficiare della definizione agevolata (NON risparmierà sanzioni e interessi). A ogni modo, per questi debiti è sempre possibile chiederne la rateizzazione secondo le regole ordinarie, vale a dire:

  • se l’importo da ratizzare NON è superiore a 120.000 euro NON bisogna dimostrare di trovarsi in difficoltà economica. Le rate massime ottenibili sono 72, quindi 6 anni e possono essere costanti o crescente a scelta del contribuente. La rateizzazione può essere chiesta:
    • direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia Entrate-Riscossione
    • oppure compilando il modello R1 da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.
  • se l’importo da rateizzare è superiore a 120.000 euro, bisogna dimostrare di trovarsi in difficoltà economica per pagare, quindi, alla richiesta bisogna allegare l’ISEE del nucleo familiare. L’istanza di ratizzo si presenta compilando il modello R1 da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso. Il numero massimo di rate è sempre 72 (e possono essere costanti o crescenti).

Riassumendo…

  • la risposta di accoglimento o rigetto della domanda rottamazione cartelle arriva entro il 30 settembre 2023 ovvero 31 dicembre 2023 per chi, al 1° maggio 2023, aveva residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 decreto alluvioni
  • il codice esito della risposta può essere anche “AP”, ossia di accoglimento parziale
  • per i debiti dichiarati “non definibili” è possibile chiedere l’ordinaria rateizzazione.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Bonus barriere architettoniche 75%: elenco lavori ammessi
Articolo precedente

Cessione del credito. Infissi, bagni e pavimenti tutti col bonus 75%, a quali condizioni?

Bonus vacanze 2021: via libera per agenzie viaggi e tour operator
Articolo seguente

Bonus agenzie di viaggio. Richieste al fotofinish