Rottamazione cartelle. Ecco come bloccare il pignoramento dello stipendio con effetti immediati

I contribuenti con pignoramenti in corso sullo stipendio, possono bloccare il prelievo mensile presentando istanza di rottamazione delle cartelle
2 anni fa
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Rottamazione

Il mancato pagamento di una cartella esattoriale, può portare l’Agente della riscossione ad avviare le c.d azioni esecutive tra le quali rientra anche il pignoramento presso terzi ossia su crediti che il debitore ha verso terzi, per esempio il conto corrente, lo stipendio, oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi.

La presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle, può bloccare ossia sospendere anche tali procedure con effetti immediati. Salvo che non si trovino in uno stato avanzato.

Con il pagamento dell’unica rata o della prima rata con le quali il contribuente ha scelto di effettuare il pagamento, tali procedure si estinguono.

Ecco perché, chi ha convenienza nel presentare la domanda di rottamazione-quater, è sicuramente colui che sta subendo mensilmente il pignoramento dello stipendio e che quindi rinuncia a parte della mensilità per pagare la cartella.

La rottamazione delle cartelle. La sospensione delle procedure esecutive

Una volta che si presenta l’istanza di rottamazione-quater, si innescano una serie di effetti a catena; soprattutto rispetto alle procedure esecutive e cautelari posti in essere dall’Agenzia delle entrate-riscossione.

In particolare, la presentazione della domanda di rottamazione-quater comporta (vedi relazione illustrativa Legge di bilancio 2023):

  • il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del decreto del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art.48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f). In tal modo, l’agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli artt. 48-bis e 72-bis del DPR n. 602/1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008.;
  • per le imprese, il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, DURC .

La Domanda di sanatoria blocca il pignoramento sullo stipendio

In premessa abbiamo visto che, colui che sta subendo mensilmente il pignoramento dello stipendio, presentando istanza di rottamazione-quater, potrebbe bloccare il pignoramento e tornare a godere dello stipendio pieno.

Si ricorda che tramite la procedura di pignoramento, si richiede a un terzo di versare direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione quanto da lui dovuto al debitore della cartella.

Se il pignoramento riguarda stipendi, salario, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti: fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo; tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo; sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.

Detto ciò, gli effetti della presentazione dell’istanza sui pignoramenti sono meglio stati chiariti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 128/2020 in riferimento alla rottamazione-ter. Documenti di prassi nel quale, è stato messo in evidenza come:

(…) dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, le procedure di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non potevano proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione le medesime si sono estinte, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell’istante.

Tali indicazioni valgono anche rispetto alla rottamazione-quater. Visto lo stesso assetto normativo delle due sanatorie nella parte in cui regolano gli effetti della rottamazione sulle procedure esecutive in corso.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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