Il DL 198/2022, c.d. decreto Milleproroghe, ha rivisto le scadenze dello stralcio delle cartelle di importo fino a mille euro. Il decreto citato ha spostato in avanti non solo il termine entro il quale i Comuni e gli altri enti possono decidere di non applicare lo stralcio parziale o applicare quello totale, ma anche la data effettiva di annullamento dei debiti; infatti si passa rispettivamente dal 31 gennaio al 31 marzo, e dal 31 marzo al 30 aprile.
Detto ciò, a oggi, pare utile fare una sintesi delle scadenze che riguardano sia la rottamazione delle cartelle sia lo stralcio, posto che possono essere oggetto di domanda di rottamazione anche le cartelle che poi saranno oggetto di stralcio.
La rottamazione cartelle. Tutte le date
Per aderire alla rottamazione delle cartelle 1° gennaio 2000-30 giugno 2022, articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, il contribuente deve prestare apposita domanda. E’ meglio presentare più domande. Il termine per la presentazione dell’istanza è il 30 aprile 2023.
Da qui, entro il 30 giugno, l’ADER, comunicherà al debitore i debiti rispetto ai quali è stato ammesso alla rottamazione; con la “comunicazione delle somme dovute”, il contribuente riceverà anche i bollettini di pagamento.
Il pagamento del dovuto, in unica soluzione o a rate, deve avvenire entro termini precisi.
Le scadenze possono essere così riassunte:
- pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero
- a rate, nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.
Le restanti sedici rate di 18, devono essere versate nei 4 anni successivi, alle seguenti scadenze: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.
Rispetto a tali scadenze, bisogna fare attenzione, visto che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Lo stralcio delle cartelle. Ultimi aggiornamenti e scadenze
Per quanto riguarda lo stralcio delle cartelle 2000-2015, in premessa abbiamo accennato al fatto che il DL Milleproroghe ha rivisto le scadenze.
Inizialmente, commi 222-230, della Legge n. 197/2022, lo stralcio avrebbe dovuto essere effettivo alla data del 31 marzo; con sospensione di tutte le procedure di riscossione fino alla stessa data. Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, vedi ad esempio i comuni, le province, le regioni, ecc, entro il 31 gennaio hanno potuto decidere, con apposito provvedimento, di aderire o meno allo stralcio; stralcio che per loro è comunque parziale; nel senso che riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora indicati nella cartelle.
Detto ciò, con la legge di conversione del DL Milleproroghe, Legge n. 14/2023, viene disposto:
- il differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono deliberare la non applicazione dello “Stralcio” parziale;
- l’introduzione per gli stessi soggetti della possibilità di deliberare, entro il 31 marzo 2023, lo “Stralcio” integrale (precedentemente previsto solo per gli enti statali).
Da qui, il legislatore ha previsto: il rinvio dal 31 marzo al 30 aprile 2023 della data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; fino al 30 aprile 2023 la sospensione delle attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo dello “Stralcio”.
Dunque, è bene tenere a mente tutte le scadenze.