L’Agenzia delle entrate-riscossione, ADER, ha aggiornato le FAQ in materia di rottamazione delle cartelle. L’aggiornamento è legato alle novità previste con il DL 51/2023 e successivamente con il DL 61/2023 che ha prorogato le scadenze in materia di adempimenti e versamenti tributari per i territori alluvionati.
Ad eccezione dei cittadini residenti in tali territori, tutti gli altri contribuenti potevano presentare domanda di rottamazione delle cartelle entro il 30 giugno.
Detto ciò, vediamo nello specifico quali sono gli aggiornamenti pubblicati dall’ADER.
La rottamazione delle cartelle
La rottamazione delle cartelle nella versione riproposta dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, riguarda le cartelle 1° gennaio 2000-30 giugno 2022.
Possono essere rottamate le cartelle, gli avvisi di accertamento esecutivi (se già affidati per il recupero nel suddetto arco temporale) nonché gli avvisi di addebito INPS.
Detto ciò, chi ha presentato domanda di rottamazione entro lo scorso 30 giugno, otterrà un forte sconto sugli importi da versare.
Infatti, rispetto a quanto indicato nella cartella, il contribuente potrà chiudere il debito pagando:
- l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella;
- le spese di rimborso per le procedure esecutive;
- le spese di notifica della cartella di pagamento;
- gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.
Non dovrà versare invece: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.
Rispetto alla precedenti sanatorie, il contribuente risparmia anche sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione. Per le precedenti rottamazioni, l’aggio era dovuto ossia era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Rottamazione cartelle. L’ADER aggiorna le FAQ
In premessa abbiamo accennato al fatto che l’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato delle nuove FAQ. Di seguito riportiamo quelle più importanti.
Cosa succede dopo aver presentato domanda di rottamazione delle cartelle?
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 (ovvero entro il 31 dicembre per i soggetti rientranti nei territori di cui all’allegato 1 del D.L. n. 61/2023), una “Comunicazione” di:
- accoglimento della domanda, contenente: l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”); la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione; i moduli di pagamento precompilati; le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto
corrente; - diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Quando scadono i pagamenti della definizione agevolata?
L’articolo 4 del DL n. 51/2023 ha previsto le seguenti scadenze per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.
Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 unitamente ai moduli di pagamento.
Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione” (D.L. n. n. 61/2023), i termini e le scadenze della Definizione agevolata, previsti dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i., sono prorogati di 3 mesi.
Conseguentemente, la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023.
Infine, sono differiti di 3 mesi sia il termine entro il quale Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute (entro il 31 dicembre 2023) per il perfezionamento della Definizione agevolata, sia le successive scadenze per il relativo pagamento.
Riassumendo…
- L’Agenzia delle entrate ha aggiornato le FAQ sulla rottamazione delle cartelle;
- l’aggiornamento è legato alle novità previste con il DL 51/2023 e successivamente con il DL 61/2023 contenente misure agevolative per i territori alluvionati;
- i pagamenti della rottamazione dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute”.