Sono state circa 3,8 milioni le domande di adesione alla rottamazione delle cartelle presentate all’Agenzia delle entrate-riscossione, entro il termine del 30 giugno 2023. Solo a fine mese ossia al 31 ottobre si saprà quanto di questi contribuenti sfrutteranno realmente la sanatoria e quanti invece hanno presentato istanza solo per beneficiare dei vantaggi legati alla presentazione della domanda.
Infatti, al 31 ottobre dovrà essere pagata la prima o unica rata.
Detto ciò, la presentazione dell’istanza ha avuto effetti anche sui fermi amministrativi. Ora tutto dipenderà dalla data del 31 ottobre.
La rottamazione delle cartelle. La domanda blocca l’ADER
La sola presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle metteva il contribuente al riparo da eventuali procedure esecutive e cautelare dell’ADER rispetto ai debiti indicati nella stessa domanda.
In particolare, la presentazione dell’istanza entro lo scorso 30 giugno 2023 (Fonte dossier ufficiale Legge di bilancio 2023):
- sospende i termini di prescrizione e decadenza rispetto al carico oggetto di definizione;
- sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
- inibisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
- vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- vieta di considerare “irregolare” il debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973. (l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta);
- ecc.
Dunque, la sola presentazione dell’istanza bloccava nuovi fermi amministrativi art 86 del DPR 602/1973, che vietano al contribuenti di circolare con la propria auto o motociclo.
Rottamazione cartelle e fermo amministrativo. Cosa succede al 31 ottobre?
In premessa abbiamo accennato al fatto che l’effetto della presentazione dell’istanza rispetto al fermo amministrativo dipende dal fatto se il fermo era già attivo alla data di presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle, o se non era ancora attivo.
Nel primo caso, noi di Investire Oggi avevamo suggerito di presentare istanza di rateazione ordinaria del debito. Pagando la prima rata si sarebbe ottenuta la sospensione del fermo e si poteva riprendere a circolare con il mezzo. Dopodiché si poteva presentare istanza di rottamazione delle cartelle. Anche se era da poco attivo un piano di rateazione ordinario.
In caso di rigetto della domanda di sanatoria o rinuncia espressa alla sanatoria, può essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione richiesto in precedenza.
Se invece non è stata presentata richiesta di rateazione, sarà necessario attendere il pagamento della 1° rata della sanatoria in scadenza al 31 ottobre. Ciò per ottenere la sospensione del fermo. E riprendere poi a circolare con il mezzo oggetto di procedura cautelare. Naturalmente è già possibile pagare la prima rata. Non bisogna per forza attendere fine mese.
La situazione cambia se invece alla data di presentazione della domanda di sanatoria il fermo non era ancora iscritto.
A ogni modo, per i debiti esclusi dalla rottamazione sono già partiti migliaia di fermi amministrativi.
Riassumendo…
- Alla data del 31 ottobre scadrà la prima rata della rottamazione delle cartelle;
- il pagamento della 1° rata potrebbe avere effetti sui fermi amministrativi in essere;
- la sola presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle ha bloccato l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi.