In redazione di Investire Oggi, è arrivato un interessante quesito sulla rottamazione delle cartelle.
Lo scorso mese ho ricevuto una cartella relativa a un debito verso l’Agenzia delle entrate. In particolare si tratta dell’imposta sostituiva che paga chi è in regime forfettario. Ho ricevuto dapprima l’avviso bonario e poi dopo qualche tempo la cartella esattoriale. Posso ora sfruttare la sfruttare la chance di rottamazione delle cartelle?
La rottamazione delle cartelle
Entro il prossimo 30 giugno è possibile presentare istanza di rottamazione delle cartelle; possono essere oggetto di rottamazione le cartelle nelle quali sono indicati debiti affidati per il recupero all’Agente della Riscossione, ora Agenzia delle entrate-riscossione, tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022.
Chi presenterà domanda di rottamazione sarà tenuto a pagare, anche a rate:
- l’imposta, la tassa o il tributo riportato nella cartella;
- le spese di rimborso per le procedure esecutive;
- le spese di notifica della cartella di pagamento;
- gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.
Saranno invece annullate: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.
Dunque, la rottamazione è molto conveniente. Tuttavia, è bene valutare attentamente se presentare o meno l’istanza in quanto anche se si paga a rate le prime scadenze sono molto ravvicinate e solo pochi giorni di ritardo farebbero perdere al contribuente i vantaggi della rottamazione.
La rottamazione delle cartelle. Le rate da pagare
Come da modifiche apportate dal DL 51/2023, il totale dovuto ai fini della rottamazione può essere versato in unica soluzione oppure: in massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.
Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Rottamazione cartelle. Anche per l’imposta sostituiva del forfettario
In merito al quesito su esposto, c’è da dire che l’ambito di applicazione della rottamazione delle cartelle è piuttosto ampio.
Infatti, possono essere rottamati i debiti relativi all’IRPEF, All’IRES, all’IVA ai tributi locali quali IMU, TARI, ecc.
Dunque, noi di Investire Oggi riteniamo che anche l’imposta sostitutiva pagata da chi opera in regime forfettario possa essere oggetto di rottamazione delle cartelle. Non sono previste esclusioni in tal senso.
A ogni modo, è utile ribadire che la rottamazione delle cartelle non riguarda invece:
- i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione;
- i recuperi degli aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Nel complesso, la domanda di rottamazione-quater può essere presentata per tutti i debiti rientranti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, inclusi quelli: contenuti in cartelle non ancora notificate; interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione; già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.