Il decreto alluvioni (decreto-legge n. 61 del 2023) ha prorogato la scadenza per l’adesione alla rottamazione cartelle edizione 2023 (rottamazione quater). Una proroga che interessa solo coloro che al 1° maggio 2023 avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del menzionato decreto. Si tratta di alcuni comuni delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscane.
Per questi soggetti, sono stati spostati di tre mesi:
- la scadenza della domanda
- il termine entro cui arriva la risposta dall’Agenzia Entrate Riscossione (accoglimento o rigetto)
- la scadenza delle prima due rate di pagamento o del pagamento in unica soluzione.
Le date del calendario ordinario
Secondo il calendario ordinario della rottamazione cartelle, la domanda di adesione era da presentarsi all’Agenzia Entrate Riscossione entro il 30 giugno 2023.
Alla domanda fa seguito la risposta di accoglimento o rigetto che arriva entro il 30 settembre 2023.
Se di accoglimento, il contribuente dovrà pagare il dovuto indicato nella comunicazione ricevuta. Il pagamento deve avvenire alle scadenze previste e a seconda del piano di pagamento scelto in sede di adesione. Ossia unica soluzione oppure a rate (massimo 18).
Il pagamento in unica soluzione scade il 31 ottobre 2023. L’agenda del pagamento rateale, invece, prevede:
- le prime due rate, rispettivamente da pagare entro il 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023
- le altre 16 rate, da pagarsi entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.
Le prime due rate sono pari ciascuna al 10% dell’importo complessivamente dovuto. Sulle rate successive alla prima cadono gli interessi del 2% a decorrere dal 1° novembre 2023. Sono consentiti, per ogni scadenza, 5 giorni di tolleranza per pagare. Se non si paga nemmeno entro 5 giorni, anche una sola rata, si decade dalla sanatoria.
Rottamazione cartelle alluvionati, tempi di domanda e pagamento
Il decreto alluvioni ha riscritto il calendario per coloro che al 1° maggio 2023 avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto stesso.
In dettaglio, il provvedimento:
- proroga al 30 settembre 2023 (che, essendo sabato, passa al 2 ottobre) la scadenza della domanda di adesione alla sanatoria
- sposta al 31 dicembre 2023 il termine entro cui l’Agenzia Entrate Riscossione invia la risposta
- proroga di 3 mesi la scadenza di pagamento dell’unica soluzione e delle prime due rate.
Restano ferme le altre scadenze e le modalità di domanda. Quindi, l’adesione si fa tramite area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia Entrate Riscossione (serve autenticarsi con SPID, CIE o CNS) oppure tramite servizio pubblico accessibile (senza autenticarsi) dallo stesso sito dell’Agenzia.
Previsti sempre i 5 giorni di tolleranza per il pagamento, prima di decadere dalla definizione agevolata.
Riassumendo…
- il decreto-legge n. 61 del 2023 (decreto alluvioni) ha modificato il calendario della rottamazione cartelle edizione 2023
- il calendario modificato vale solo per coloro che, al 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni
- questo il calendario riscritto per i menzionati contribuenti:
- 30 settembre 2023 (che essendo sabato passa al 2 ottobre) – scadenza della domanda di adesione alla sanatoria
- 31 dicembre 2023 – termine entro cui l’Agenzia Entrate Riscossione invia la risposta
- proroga di 3 mesi la scadenza di pagamento dell’unica soluzione e delle prime due rate
- la domanda di adesione si può fare tramite area riservata o area pubblica dal sito dell’Agenzia Entrate Riscossione
- per le scadenze di pagamento sono sempre previsti 5 giorni di tolleranza per versare, prima che si decade dalla sanatoria.