Rottamazione cartelle. Debiti per sole sanzioni a zero, serve però la domanda di adesione

Anche se nella cartella sono indicate sole sanzioni, il contribuente deve presentare comunque domanda di rottamazione delle cartelle
2 anni fa
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Rottamazione-quater cartelle pace fiscale
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Rottamazione delle cartelle anche per i debiti rappresentati da sole sanzioni. Nella circolare n° 6 di ieri c’è la conferma di quanto già anticipato da noi di Investire Oggi nell’approfondimento Rottamazione-quater. Adesione senza pagare nulla.

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate si basa su quanto affermato dalla stessa Agenzia con la circolare n°2/2017. Circolare riferita alla prima delle recenti finestre di rottamazione delle cartelle, ex art.6 del DL 193/2016. Posto che la rottamazione-quater ha un impianto normativo simile ma ancora più favorevole per il contribuente, rispetto alla prima rottamazione delle cartelle, i chiarimenti forniti nel 2017 possono estendersi anche alla nuova sanatoria.

Vediamo nello specifico quali sono i chiarimenti forniti dal Fisco sulla rottamazione delle cartelle.

Rottamazione cartelle

Il contribuente che presenterà istanza di adesione alla rottamazione ex Legge 197/2022, Legge di bilancio 2023, per le cartelle 1° gennaio 2000-20 giugno 2022, può sfruttare una serie di vantaggi molto importanti.

Infatti, aderendo alla rottamazione-quater entro il prossimo 30 aprile, rispetto al debito indicato nella cartella, il contribuente potrà versare soltanto:

  • il capitale ossia l’imposta (o la tassa o il tributo indicato nella cartella);
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Sugli interessi di dilazione, il totale dovuto ai fini della sanatoria, può essere pagato: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

A ogni modo, non devono essere versate: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nella cartella; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D. Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.

Multe e contributi previdenziali casse di previdenza private

Rottamazione cartelle. Nuove FAQ del Fisco, sanatoria anche per le cartelle con sole sanzioni

Con la definizione agevolata di cui ai commi da 231 a 252 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Si chiede se possano rientrare nella definizione in esame le cartelle concernenti le sole somme dovute a titolo di sanzione.

La risposta dell’Agenzia delle entrate

Al riguardo, si specifica che il comma 246, il quale elenca i carichi esclusi dalla definizione agevolata, non contempla espressamente quelli recanti solo somme dovute a titolo di sanzioni.
Più in particolare, la lettera d) del citato comma dispone l’esclusione dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione concernenti «le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna».

Inoltre, il successivo comma 247 dispone che i carichi affidati all’agente della riscossione relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada nonché alle altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali rientrino nella definizione agevolata e possano essere estinti senza corrispondere gli interessi, comunque denominati – compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.

689, e quelli di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 – e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999.

Ciò premesso, si ritiene che il legislatore abbia inteso comprendere nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie, conformemente a quanto chiarito della circolare dell’8 marzo 2017, n. 2/E, paragrafo 2.1, sulla medesima questione in ordine alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Conclusioni

Laddove la cartella contiene solo sanzioni, il contribuente comunque è tenuto a:

  • presentare istanza di definizione agevolata entro il prossimo 30 aprile;
  • pagare le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Laddove tra gli importi a debito non ci sono spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, il contribuente comunque dovrà presentare domanda di rottamazione delle cartelle.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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