Rottamazione cartelle. Le soluzioni dopo il 5 giugno (per alcuni non ci sono rimedi)

Entro oggi 5 giugno deve essere pagata la 4° rata della rottamazione delle cartelle, in alcuni casi impossibile riprendere le vecchie rate
6 mesi fa
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cartelle
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Cittadini di serie A e cittadini di serie B. Può essere così riassunta la situazione in cui potrebbero trovarsi i contribuenti che entro oggi 5 giugno non riusciranno a pagare la 4° rata della rottamazione delle cartelle per quei debiti rispetto ai quali avevano già un piano di rateazione in essere, decaduto e poi oggetto di rottamazione quater.

Infatti, per salvarsi in calcio d’angolo ossia per poter chiedere un nuovo piano di rateazione “ordinario” per il debito residuo dovranno verificare la data di richiesta del piano di rateazione originario.

Poi decaduto.

Tutto dipende dalla data di richiesta della prima rateazione del debito. Vediamo quali sono le soluzioni per chi non paga le rate della rottamazione delle cartelle.

La rottamazione delle cartelle. La scadenza del 5 giugno

Entro oggi 5 giugno (31 maggio +5 gg di tolleranza) chi ha la rottamazione delle cartelle ancora in essere deve effettuare il pagamento della 4° rata. Ciò consentirà di mantenere i benefici della definizione agevolata e di proseguire con le rate successive.

I soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati ossia nei territori indicati dall’allegato n. 1 di cui alle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, sono tenuti a versare la 3° rata. Infatti, tali contribuenti godono di una proroga di tre mesi dei termini ordinari della sanatoria.

Dopo aver pagato la 4° rata ( o la 3° per i residenti dei territori alluvionati) le successive scadenze saranno le seguenti:

  • 31 luglio la 5° rata, al 30 novembre la 6° rata;
  • per i contribuenti dei territori alluvionati invece: al 31 agosto la 4° rata, al 31 ottobre la 5° rata.

Nel prossimo anno 2025 invece le scadenze saranno: 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre. Sempre tre mesi di proroga per i territori alluvionati.

Rispetto a tutte le scadenze appena elencate si applicano gli ordinari 5 giorni di tolleranza. Per cui saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro i 5 gg successivi alle scadenze citate.

Rottamazione cartelle. Le soluzioni dopo il 5 giugno (per alcuni non ci sono rimedi)

Veniamo a quanto detto in premessa.

Sicuramente ci sarà chi non riuscirà a pagare la rata della rottamazione in scadenza al 5 giugno. Per cui, si determinerà la decadenza della sanatoria; gli importi eventualmente versati con le prime rate saranno portati a deconto del debito originario oggetto di rottamazione. Perdendo per i vantaggi legati alla pace fiscale.

Ad esempio se con la rottamazione non si dovevano pagare le sanzioni indicate nella cartella, ora invece il debito residuo post decadenza della sanatoria terrà conto anche di tali sanzioni.

Al contrario delle altre norme sulle vecchie rottamazioni, la L. di bilancio 2023 (L n°197/2022) non prevede un divieto di rateizzazione dei debiti rispetto ai quali il contribuente non ha rispettato le scadenza della rottamazione.

Tali debiti possono essere oggetto di richiesta di rateizzazione. Attenzione però a quei debiti oggetto di una rateazione “ordinaria” decaduta (fuori dal contesto rottamazione) e poi oggetto di pace fiscale.

In tale caso, la possibilità di riprendere le vecchie rate ossia di chiedere per gli stessi debiti un nuovo piano di rateazione deve essere verificata rispetto a quanto detto dal dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2024:

qualora il debitore incorra nell’inefficacia della «rottamazione-quater» relativamente a debiti per i quali era decaduto da una dilazione richiesta dal 16 luglio 2022, non può nuovamente rateizzare questi debiti, non per effetto dell’inefficacia della definizione ma della decadenza dalla vecchia dilazione. Viceversa, in base all’articolo 15-bis, comma 3, del Dl 50/2022, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate anteriormente al 16 luglio 2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.

Infatti, come riportato nella sezione rateazione del portale ADER:

  • per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all’istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;
  • per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Nei fatti, non ci sarà alcuna ancora di salvezza per chi  aveva richiesto una rateazione dopo il 16 luglio 2022, decadendo prima dalla dilazione e ora dalla rottamazione.

Per gli stessi debiti oggetto di rateazione dopo il 16 luglio 2022 e di rottamazione, entrambe decadute, non saranno ammesse nuove rateazioni.

Non rimane che pagare tutto il debito residuo per evitare di subire qualche pignoramento o fermo amministrativo.

Riassumendo…

  • Oggi scade la 4° rata della rottamazione delle cartelle;
  • i soggetti dei territori alluvionati dovranno pagare la 3° rata;
  • non ci saranno soluzioni per chi  aveva richiesto una rateazione dopo il 16 luglio 2022 e decade dalla rottamazione.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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