In scadenza la seconda chance di pagamento della quarta rata della rottamazione cartelle per coloro che hanno saltato l’appuntamento del 31 maggio 2024. L’ultimo giorno è fissato per il 5 giugno. Dopo questa data sarà tardi e chi non sarà andato alla cassa dovrà considerarsi decaduto dalla sanatoria, salvo una futura (ed ennesima) riapertura.
Ricordiamo che, questa edizione della rottamazione cartelle è quella prevista con la legge di bilancio 2023 e interessa le cartelle di pagamento aventi ad oggetto i debiti (carichi) affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Nella domanda di adesione, il contribuente doveva scegliere se pagare il dovuto in unica soluzione o a rate. In caso di rateizzo, si poteva scegliere tra un massimo di 18 rate.
Le date originarie per pagare la rottamazione cartelle
L’edizione della sanatoria è stata interessata nel tempo da diverse riaperture. Il calendario originario di pagamento vedeva queste scadenze:
- prima o unica rata – 31 ottobre 2023
- seconda rata – 30 novembre 2023
- le restanti 16 rate, entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.
Fu prevista poi una proroga di 3 mesi per tutte le scadenze in favore di coloro che al 1° maggio 2023 avevano residenza, sede operativa o legale in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni, tutte le citate date furono prorogate di 3 mesi.
La norma prevede per ogni scadenza i c.d. 5 giorni di tolleranza. In pratica, per ogni predetta scadenza, chi non paga entro 5 giorni successivi, anche una sola rata, può considerarsi decaduto dalla sanatoria.
Le due riaperture della sanatoria
Il legislatore, come anticipato, è intervenuto con diverse riaperture. La prima fu quella del 2023. In sostanza fu stabilito che chi non avesse pagato (in tutto o in parte) la prima o unica rata e la seconda rata, poteva rientrare nel piano della rottamazione versando entro il 20 dicembre 2023 (qui, non furono previsti i 5 giorni di tolleranza).
C’è stato poi il decreto Milleproroghe che ha permesso (agli alluvionati e NON alluvionati) di versare la prima o unica rata, la seconda rata e la terza rata, entro il 15 marzo 2024. Per questa nuova scadenza furono applicati i 5 giorni di tolleranza (pertanto possibilità di pagare entro il 20 marzo 2024 senza conseguenze). Si tratta della seconda riapertura (proroga) rottamazione quater.
Successivamente si applica il calendario ordinario. Il 31 maggio 2024, dunque, rappresentava la scadenza della quarta rata per i NON alluvionati e della terza rata per gli alluvionati. Chi non è andato alla cassa può farlo ancora entro il 5 giugno 2024, in applicazione di giorni di tolleranza. Dopo questa data, salvo nuova riapertura, chi non ha pagato o ha pagato solo parzialmente la rata, decade dalla rottamazione cartelle.
Le modalità di pagamento della rottamazione cartelle
Le opzioni di pagamento sono diverse. Dal servizio “Paga on-line” ai canali telematici di banche e Poste Italiane. Possibile pagare il bollettino (quello allegato alla comunicazione di accoglimento) presso istituti bancari, uffici postali, ricevitorie, tabaccai e, con appuntamento, agli sportelli dell’Agenzia Entrate Riscossione. Non bisogna dimenticare la possibilità di pagare le rate rottamazione cartelle con la domiciliazione bancaria (addebito in c/c).
Per chi è, invece, in regola, il calendario delle rate prosegue come di seguito:
- NON alluvionati:
- quinta rata – 31 luglio 2024
- sesta rata – 30 novembre 2024
- e così via.
- alluvionati di maggio 2023
- 31 agosto 2024 (quarta rata)
- 31 ottobre 2024 (quinta rata)
- e così via.
Per ognuna delle suddette scadenze ci sono da aggiungere i possibili 5 giorni di tolleranza.
Riassumendo
- la quarta rata rottamazione cartelle (e la terza per gli alluvionati di maggio 2023) era in scadenza il 31 maggio 2024
- in applicazione dei 5 giorni di tolleranza si può pagare entro il 5 giugno
- chi non paga, anche solo in parte, nemmeno entro il 5 giugno decade dalla sanatoria
- per chi, invece, è in regola, il calendario delle rate successive seguirà le scadenze ordinarie.