La domanda di rottamazione delle cartelle presentata entro lo scorso 30 giugno ha avuto effetti anche su eventuali pignoramenti dello stipendio già in essere. Infatti, la domanda di sanatoria permette al contribuente di ottenere la sospensione del pignoramento.
Ora al 31 ottobre scadrà la prima delle 18 rate della rottamazione. Rispetto a tale data possono presentarsi tre scenari differenti: il primo, il contribuente paga la prima rata; il secondo, il contribuente sceglie di pagare solo alcune cartelle rispetto alle quali è stato ammesso alla sanatoria e tra queste non c’è quella/e rispetto alle quali opera il pignoramento; il terzo, il contribuente dopo aver presentato istanza di rottamazione delle cartelle si rende conto di non poter pagare alcuna rata, soprattutto le prime due che sono ciascuna pari al 10% del totale dovuto per la sanatoria.
La rottamazione delle cartelle
Prima di entrare nello specifico della questione pignoramenti, è utile ripercorre le scadenze più importanti che caratterizzano la rottamazione delle cartelle.
In particolare:
- entro il 30 giugno poteva essere presentata domanda di rottamazione delle cartelle, debiti 1° gennaio 2000-30 giugno 2022;
- entro il 30 settembre, con la c.d. comunicazione delle somme dovute, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha inviato ai contribuenti l’esito della domanda;
- entro il 10 ottobre sarà possibile scegliere di modificare il numero delle rate scelte in fase di adesione alla sanatoria;
- al 31 ottobre scade la prima o unica rata della sanatoria.
Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione” (DL n. 61/2023), i termini e le scadenze della Definizione agevolata sono prorogati di tre mesi. Così ad esempio, tali soggetti potevano presentare istanza di sanatoria entro lo scorso 2 ottobre e riceveranno la riposta dell’ADER entro il 31 dicembre 2023. Anche le scadenze delle singole rate sono prorogate di 3 mesi.
Rottamazione cartelle. Il pignoramento dello stipendio alla prova del 31 ottobre
Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo alla questione pignoramenti sullo stipendio e rottamazione.
In base alle indicazioni di cui alla risposta, Agenzia delle entrate, n° 128/2020:
dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, le procedure di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non potevano proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione le medesime si sono estinte, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell’istante.
Ciò in linea con le previsioni di cui alla legge di bilancio 2023 che riconosce alla presentazione della domanda di definizione agevolata l’effetto di bloccare nuove procedure esecutive (vedi ad esempio i pignoramenti) o di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.
Le tre situazioni e loro effetti
Detto ciò, in premessa abbiano accennato a tre differenti situazioni alle quali corrispondono specifici effetti sui pignoramenti in essere:
- il contribuente paga la prima rata;
- il contribuente, tramite ContiTU, sceglie di pagare solo alcune cartelle rispetto alle quali è stato ammesso alla sanatoria e tra queste non c’è quella/e rispetto alle quali opera il pignoramento;
- il contribuente dopo aver presentato istanza di rottamazione delle cartelle si rende conto di non poter pagare alcuna rata.
Ebbene, nel primo caso, con il pagamento della prima rata il pignoramento si estingue, il contribuente percepirà lo stipendio per intero. Dunque, la sospensione del pignoramento ottenuta con la presentazione della domanda di sanatoria diventa definitiva. Nel secondo caso invece, se il contribuente non paga le cartelle dalle quali scaturisce il pignoramento, questo riprende, dunque il contribuente riceverà uno stipendio decurtato fino a concorrenza del debito verso l’ADER. La stessa conseguenza si ha nel terzo caso: il contribuente dopo aver presentato istanza di rottamazione delle cartelle si rende conto di non poter pagare alcuna rata.
Si ricorda che se il pignoramento riguarda stipendi, salario, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti: fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo; tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo; sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.
Riassumendo…
- La presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle, sospende eventuali pignoramenti in essere;
- alla data del 31 ottobre, il pagamento della prima rata della sanatoria estingue le procedure esecutive in essere;
- se non si paga, la procedura di pignoramento riprende.