Entro il 30 aprile, i contribuenti possono decidere di aderire alla rottamazione-quater prevista dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023. La domanda di rottamazione può riguardare tutti i debiti riportati nella cartella esattoriale, il singolo debito riportato nella stessa, o ancora più cartelle. Possono essere oggetto di sanatoria anche gli avvisi di accertamento dell’agenzia delle entrate o di altri Enti o ancora gli avvisi di addebito INPS; sempre se tali “atti” sono stati affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate riscossione.
Posto che, possono essere rottamati quei debiti affidati per all’Agente della riscossione, ExEquitalia, ora Agenzia delle entrate riscossione, tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022.
Detto ciò, il contribuente deve ben valutare se presentare un’unica domanda per più debiti o cartelle oppure se procedere con una singola richiesta per ogni debito o cartella rottamabile.
Dunque, ci stiamo chiedendo se conviene presentare una domanda di rottamazione frazionata.
Ebbene, la risposta è legata alle tempistiche di pagamento delle rate della sanatoria nonché alle conseguenze in capo al contribuente laddove non dovesse riuscire a pagare le rate della sanatoria.
La rottamazione delle cartelle. Richiesta di adesione entro il 30 aprile
La definizione agevolata delle cartelle, commi 231-252 della Legge di bilancio 2023, permette di rottamare le cartelle esattoriali versando solo: il capitale ossia l’imposta, i contributi previdenziali, la tassa o il tributo contestato; le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento; gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.
Il contribuente risparmia su: sanzioni; interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.
Per aderire alla sanatoria bisogna prestare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate-riscossione entro il 30 aprile 2023.
E’ possibile pagare il totale dovuto ai fini della definizione agevolata:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023.
Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Carichi non definibili
Sono esclusi dalla sanatoria delle cartelle, i debiti afferenti:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Ancora, la strada della rottamazione è sbarrata per:
- debiti affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
- carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa (vedi FAQ ADER).
A ogni modo, al contrario di quanto previsto nella precedenti finestre di rottamazione, possono essere sanate anche le sanzioni amministrative non tributarie nonchè le multe stradali. In tali casi, lo sconto si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Domanda di rottamazione cartelle. Unica richiesta o è meglio frazionata?
In premessa ci siamo chiesti se conviene presentare un’unica domanda di rottamazione per più debiti o cartelle oppure se procedere con una singola richiesta per ogni debito o cartella rottamabile.
Le variabili da valutare sono: le tempistiche di pagamento delle rate della sanatoria nonché le conseguenze in capo al contribuente laddove non dovesse riuscire a pagare le rate della sanatoria.
Ebbene, sulla rate abbiamo già detto che, al max, è possibile arrivare a 18 rate da pagare in 5 anni; sulle conseguenze in caso di mancato pagamento: in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Da un lato sarebbe ragionevole pensare che è meglio presentare una sola domanda. In questo caso avremmo una sola rata da pagare alle suddette scadenze in quanto il monte debitorio è uno. Al contrario, se presentiamo più domande avremo più rate per ogni singola domanda presentata. Dunque avremo differenti piani di rateazione per quante sono le domande presentate.
Conclusioni
Attenzione però, con una sola domanda, sicuramente avremo una rata più pesante cosicché aumenta il rischio di non poter pagare. Se non paghiamo, perdiamo la sanatoria per tutti i debiti relativi all’unica domanda presentata. L’Agenzia delle entrate ripartirà con fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti. ecc.
Dunque, la soluzione è quella di trovare un equilibrio tra numero di domande presentare e liquidità. Ossia disponibilità cash che riteniamo di poter avere nel periodo temporale in cui scadono le rate. Se si sa di non avere una sufficiente disponibilità economica, è meglio presentare più domande di rottamazione per ogni singolo carico (o cartella). In modo che alle suddette scadenze potrò decidere quali rate pagare e quali no.